Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
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Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori
In tema di applicazione della misura cautelare, la prova dello strepitus fori deve aver luogo non necessariamente per via documentale, facendola semplicisticamente coincidere con la diffusione delle notizie giornalistiche o con il numero delle pubblicazioni ma, in assenza di altri elementi concludenti, neppure può ricavarsi in via meramente presuntiva, ritenendo di per sè sufficiente la semplice pronuncia di un provvedimento giudiziale. In particolare, il richiamato presupposto va valutato sia nell’ambito professionale che in quello dell’opinione pubblica: il primo è dotato di recettori adeguati e consapevoli idonei a valutare la rilevanza e la gravità dell’accaduto mentre la seconda si forma sulla base “delle notizie e delle voci” che si diffondono, necessariamente, quasi in misura proporzionale alle dimensioni dell’indagine, al numero, al ruolo ed all’importanza delle persone coinvolte.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52. -
Nuova sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 confermata in sede di legittimità da Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017. -
La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF
Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 29 aprile 2017, n. 42, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23. -
La sospensione cautelare non presuppone l’applicazione necessariamente contestuale della misura cautelare penale
Ai sensi dell’art. 60 della nuova legge professionale (già art. 43 del vecchio ordinamento professionale), la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva, ma l’attualità di questa non condiziona necessariamente quella.
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Sospensione cautelare e misure cautelari penali hanno finalità diverse
Mentre alla base delle misure cautelari penali stanno il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, la sospensione cautelare disciplinare si giustifica in vista della salvaguardia dell’Ordine Forense, al fine di preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l’automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal Consiglio territoriale.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 27 luglio 2010, n. 56. -
La revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare
La revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal Consiglio territoriale, avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 32. -
I presupposti della “nuova” sospensione cautelare
A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.
(*)NOTA:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. -
IL COA di Benevento formula il seguente quesito: “Il Consiglio dell’Ordine può procedere alla cancellazione del proprio iscritto sottoposto a procedimento disciplinare che avanzi richiesta di cancellazione ai fini del percepimento della pensione di anzianità?”.
La risposta è nei seguenti termini.
Il diritto alla pensione di anzianità, che per gli avvocati è subordinato alla cancellazione dall’albo professionale, prevale, in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall’art. 38 della Costituzione, sulla disposizione dell’ordinamento forense che indirettamente lo limiterebbe ove si dovesse applicare con automatismo il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 16 gennaio 2019, n. 10
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Il COA di Mantova formula i seguenti quesiti: “1) La cancellazione a richiesta dell’iscritto, apparentemente non consentita in caso di pendenza a suo carico di procedimento disciplinare, così come previsto dall’art. 13 del regolamento 2/14, può o, meglio, deve essere disposta ugualmente in via amministrativa in caso di cessazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo o di incompatibilità ex articoli 17 e 18 L.P n. 247/12, a prescindere dalla pendenza del disciplinare? 2) nel caso in cui l’iscritto, sottoposto a procedimento disciplinare, chiedesse la cancellazione per motivi suoi personali (malattia, mancanza di lavoro, cessazione effettiva dell’attività, etc. etc.) permarrebbe a suo carico in ogni caso l’obbligo di versare alla Cassa i contributi obbligatori minimi fino alla definizione del procedimento disciplinare, che può durare anche più di uno o due anni?”.
La risposta è nei seguenti termini:
1) Per quanto riguarda il primo quesito si rinvia al parere n. 8/2019, reso su quesito del COA di Ancona, che di seguito si trascrive:“Ai sensi dell’art. 17, comma 16 della L. n. 247/2012, che riproduce in parte l’art. 37, penultimo comma del RDL n. 1578/1933. “non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare”. Il divieto è sancito anche dall’art. 53 della medesima legge ed è trasfuso nell’art. 13 del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare.
La norma vieta al COA di pronunziare la cancellazione domandata dall’iscritto all’albo professionale che sia stato sottoposto a procedimento disciplinare. Il divieto scatta dal giorno dell’invio degli atti al CDD e dura fino alla definizione del procedimento stesso.
La norma è diretta ad evitare che l’inquisito possa volontariamente sottrarsi al procedimento disciplinare atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei confronti dei propri iscritti.
La norma in esame non trova tuttavia applicazione nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione all’albo, elenco o registro (art. 17, comma 12, L.P.) per mancanza ab origine di uno dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), potere esercitabile quale atto dovuto senza limiti di tempo dal COA nel pubblico interesse.
Nell’ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti de quibus l’automatismo del divieto di cancellazione non opera ove la permanenza dell’iscrizione impedisce l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (diritto al lavoro, alla previdenza, ecc.).Per quanto concerne l’incompatibilità si rinvia al parere n. 37 del 24 maggio 2017, che qui di seguito si riporta:
“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina formula quesito in merito alla possibilità di cancellare – su istanza dell’interessato, e per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 18, lettera d) della legge n. 247/12 – un iscritto, in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico (Quesito n. 275, COA di Latina). Sussiste, nella specie, una concorrenza conflittuale tra la norma in tema di incompatibilità – che preclude all’avvocato la permanenza dell’iscrizione nell’Albo, in caso di contestuale titolarità di rapporto di lavoro subordinato – e la norma, altrettanto cogente, relativa al divieto di cancellazione, in pendenza di procedimento disciplinare. Ritiene la Commissione che debba prevalere- in considerazione della tassatività delle relative previsioni nonché, soprattutto, degli interessi sottesi alla disciplina delle incompatibilità – la disposizione in tema di incompatibilità, rispetto al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Diversamente argomentando, si potrebbe configurare un’ipotesi di esercizio della professione da parte del soggetto incompatibile, con potenziali ricadute negative sul pubblico interesse al corretto esercizio della professione, sotto il profilo della migliore tutela dei diritti degli assistiti e della tutela della generalità dei consociati”.
2) Per ciò che concerne il secondo quesito deve precisarsi che la permanenza dell’iscrizione nell’albo comporta a carico dell’iscritto l’obbligo di provvedere al pagamento dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 16 gennaio 2019, n. 9