Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni due, in luogo della cancellazione).
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I limiti all’assunzione di incarichi contro ex clienti riguardano anche le attività materiali svolte per conto di colleghi
Viola il principio dell’art. 51 cdfArt. 51 cdf – La testimonianza dell’avvocatoL’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa…Leggi il testo completo → l’avvocato che assume un incarico professionale contro una parte già assistita, quando non sia ancora trascorso un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (Nel caso di specie, il legale depositava per conto di altro Collega documentazione integrativa a decreto ingiuntivo emesso contro un proprio assistito).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 28 dicembre 2016
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Divieto di accaparramento di clientela: la promessa di compenso “solo in caso di vittoria”
Costituisce illecito deontologico, il comportamento dell’avvocato che induce il cliente a conferirgli incarico di procedere in giudizio, con la promessa che gli onorari verranno corrisposti solo in caso di vittoria, giustificando poi la richiesta di compensi professionali come spese proporzionali al valore della causa e prospettando al cliente di procedere all’impugnazione della sentenza, nell’ipotesi di giudizio di primo grado negativo, gratuitamente.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Bianchini), decisione del 16 dicembre 2015
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Infedele patrocinio: appropriazione indebita e distrazione di somme ricevute dal cliente
Costituisce illecito deontologico, passibile di radiazione e rilevante penalmente ai sensi e per gli effetti dell’art 380 c.p. (infedele patrocinio), il comportamento dell’avvocato che al fine di trarne un ingiusto profitto personale ed inducendo in errore il cliente in ordine alla necessità di svolgere le formalità relative agli atti giudiziari, si appropria delle somme messe a sua disposizione per adempimenti connessi ad attività legate all’esecuzione del mandato e segnatamente per il pagamento delle imposte relative ad atti giudiziari, falsificando modelli F23, attestanti apparentemente versamenti di imposte ipotecarie e di bollo da versare come tributi per conseguire trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni su registri immobiliari inducendo, così, in errore anche l’agenzia del territorio in ordine all’effettivo versamento di detti tributi, procurandosi un ingiusto profitto corrispondente all’ammontare dei contributi non versati.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Lombardi), decisione del 09 novembre 2015
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L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione cautelare o disciplinare
Costituisce illecito deontologico, sanzionato ai sensi dell’art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo →, l’esercizio abusivo della professione di Avvocato durante la sospensione cautelare a tempo indeterminato.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Lombardi), decisione del 12 ottobre 2015
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Il mancato invio del Mod. 5 ha rilevanza disciplinare
Costituisce illecito deontologico ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 co. 1 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo →, il mancato invio del Modello 5.
Consiglio distrettuale di disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 23 maggio 2015
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La sostituzione di persona all’esame di abilitazione alla professione forense
Integra illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che si introduca nell’aula d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione spacciandosi per commissario d’esame allo scopo di aiutare indebitamente un candidato (Nella specie, il professionista veniva sorpreso dalla polizia penitenziaria nell’aula d’esame, con in dosso apparecchiature informatiche. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per il periodo di due anni).
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare
La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.
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L’appropriazione indebita di somme spettanti al cliente
L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense.
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Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.