In base all’art. 12 e ss. del D. Lgs. 96/2001, è prevista la possibilità di integrazione dell’avvocato stabilito nella professione di “avvocato” (integrato) con l’iscrizione dello stesso nell’Albo degli Avvocati, trascorsi tre anni dalla data di iscrizione come avvocato stabilito e comprovata l’attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, ovvero avuto riguardo a durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni, nonché al numero dei clienti e al giro di affari, senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.
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Illecito richiedere compensi sproporzionati rispetto all’attività effettivamente svolta
La richiesta di compensi sproporzionati ovvero non adeguati all’attività professionale realmente svolta, nonché rimborsi di spese di giustizia mai sostenute, costituisce illecito ex art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →.
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017
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Il riempimento contra pacta di un foglio sottoscritto in bianco
Viola il dovere di fedeltà di cui all’art. 10 cdfArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo →, l’Avvocato che fa sottoscrivere dei fogli in bianco al cliente, rappresentandogli la necessità di un futuro mandato alle liti, usati poi per vedersi riconoscere un compenso pari al 35% dell’eventuale importo liquidato in sentenza a favore del cliente medesimo, altresì richiedendogli il pagamento di spese di giustizia non dovute (nella specie, per una causa civile esente, in quanto materia di lavoro).
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017
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Illecito garantire il buon esito della causa millantando capacità professionali specifiche inesistenti
Viola il dovere di lealtà e correttezza, danneggiando l’immagine della professione forense, l’Avvocato che, millantando capacità professionali tali da garantire l’esito positivo del giudizio, rappresenta al proprio cliente la certezza di veder condannata la controparte (nella specie, ad un milione di euro).
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017
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La commissione di un reato non colposo integra (anche) illecito deontologico
Violare la legge penale, con condotta non colposa, da parte di un avvocato concretizza l’illecito di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, venendo leso il dovere di dignità, probità e decoro.
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017
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Radiazione per l’avvocato condannato in sede penale per tentato stupro
La sanzione disciplinare della radiazione dall’albo per l’avvocato condannato in via definitiva per un reato di violenza sessuale appare adeguata, in funzione della responsabilità sociale dell’ufficio forense.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019
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Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di legittimità
L’adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata dal CNF non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019
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Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative
In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall’art. 21 del d.lgs.lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un’apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l’indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull’autonomia ed imparzialità di quest’ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019
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Procedimento disciplinare: CNF e CDD non sono parti del giudizio di impugnazione in Cassazione
Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, come regolato dalla L. n. 247 del 2012, non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disciplina, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all’Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall’altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio; parimenti, il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale, non può essere evocato dinanzi alle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le sue sentenze.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019