L’aver assistito quale testimone oculare a vicende di interesse penale relative all’incolpato non rileva quale causa di astensione o di ricusazione.
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 22 novembre 2018, n. 137
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Procedimento disciplinare: astensione e ricusazione
Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.
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La mancanza dell’attestazione di conformità della copia della decisione disciplinare rispetto all’originale
La mancanza dell’attestazione di conformità della copia della decisione disciplinare rispetto all’originale, così come la mancata sottoscrizione, non rilevano quali vizi di sua validità, la cui verifica va appunto fatta sull’originale che, per risultare valido, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
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Il conflitto di competenza tra consigli territoriali non può riguardare l’esecuzione delle sanzioni disciplinari
il conflitto di competenza tra i COA, al quale fa riferimento l’art. 38 co. 2 RDL 1578/33, presuppone la pretesa di esercitare il potere disciplinare da parte di due Consigli territoriali, nei confronti dello stesso professionista, in relazione al medesimo comportamento. Deve conseguentemente escludersi la sussistenza di un possibile conflitto di competenza per ragioni diverse, ovvero in relazione all’esecuzione delle sanzioni disciplinari.
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L’atto di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF
L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale a carico di un avvocato non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, senza che induca ad una diversa conclusione l’introduzione della nuova disciplina del procedimento operata con la l. n. 247 del 2012, il cui art. 61 consente solo l’impugnazione delle sentenze non è possibile ricomprendere nell’ambito della potestà giurisdizionale attribuita al CNF dall’art. 50 del RdL 1578/33 provvedimenti diversi dalla decisione che conclude il procedimento.
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Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato sottoscritto da avvocato non Cassazionista e privo di procura speciale alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 135
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La violazione degli impegni assunti in sede di Conciliazione avanti al COA costituisce illecito deontologico
Costituisce violazione dei principi che presiedono ad un corretto rapporto tra gli iscritti e l’ordine di appartenenza ovvero dell’obbligo di leale collaborazione con il COA (art. 70 cdf, già art. 24 codice deontologico previgente), il comportamento dell’avvocato che, in sede di conciliazione avanti al Consiglio per una ipotesi di responsabilità professionale, con atteggiamento meramente dilatorio si obblighi a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, omettendo poi di rispettare l’impegno assunto.
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Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.
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Il COA di Rieti formula quesito in merito all’individuazione dell’organo competente a procedere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 141/1992 per il caso di mancato invio del Mod. 5, atteso che la disposizione, pur facendo riferimento espresso al COA, richiama le forme del procedimento disciplinare.
Ritiene la Commissione che, attesa la natura amministrativa e non disciplinare del procedimento di contestazione in argomento, resti competente a procedere in merito il COA, nel rispetto del contraddittorio con l’interessato.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 13 febbraio 2019, n. 21