Una volta affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpato per infrazioni non lievi né scusabili, la sanzione dell’avvertimento non può essere ulteriormente mitigata al richiamo verbale, che peraltro non ha carattere di sanzione disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012 e art. 22 cdf).
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Appropriazione dell’importo di un assegno emesso in favore del proprio cliente dalla parte soccombente in giudizio – Omessa informazione dell’esito del giudizio e mancata restituzione delle somme di pertinenza del cliente – Violazione deontologica continuata – Configurabilità – Conseguenze in tema di prescrizione
L’avvocato che si appropri dell’importo dell’assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell’esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell’ordine, non decorre la prescrizione di cui all’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA
Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934 (Nel caso di specie, il reclamo elettorale era stato presentato direttamente al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 21 luglio 2016, n. 208
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 89, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167. -
Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA
Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167
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Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA
Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 166
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Il Coa di Brescia formula quesito in ordine alla possibilità di accreditare ex art. 13 co 1 lett. g) del Reg. 6/2014 l’attività di relazione prestata per società private e fruibile da terzi non avvocati.
L’ipotesi di cui alla lett. g) è stata aggiunta con delibera CNF in data 30 luglio 2015 all’originario testo della norma sulla base della considerazione che deve ritenersi di carattere formativo anche l’attività del relatore che impieghi tempo e risorse per predisporre relazioni e materiale didattico per la lezione o l’intervento ad attività formative fruibili da terzi. La valorizzazione in termini di crediti formativi di tale attività avviene sulla scorta dell’art. 20 co 3 lett. a) ed f) , anche quest’ultimo introdotto con la medesima delibera.
Il quesito presuppone un discrimine con riferimento da un lato all’ente organizzatore dell’evento formativo nel cui ambito la relazione viene tenuta e dall’altro lato ai fruitori dell’evento.
La L. 247/2012 afferma che l’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. Al contempo è ben noto che la natura privata di un ente e la sua natura commerciale, non possono escluderlo dal novero di quei “terzi” che, a mente della cit. legge, possono fornire formazione al professionista forense. Non è inutile ricordare la decisione della Corte di Giustizia europea del 28 febbraio 2013 nel caso dell’Ordine degli esperti contabili portoghesi (OTOC) che ha affermato come un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria configura una restrizione della concorrenza vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE quando elimina la concorrenza a vantaggio dell’ordine professionale.
Irrilevante, pertanto, ai fini della valutazione dell’attività di formazione, quale sia la natura dell’ente organizzatore dell’evento nel cui alveo la relazione è stata svolta.
Diversa risposta deve invece darsi con riferimento ai fruitori dell’evento. L’art. 11 L. 247/2012 ed il reg. 6/2014 che ne costituisce attuazione, disciplinano la formazione continua del professionista forense (art. 1: Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio …”) e non la diffusione della cultura giuridica in genere.
Gli eventi formativi sono meritevoli di accreditamento qualora abbiano i requisiti indicati al comma 1 dell’art. 21 e fondamentale rilievo assume la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento e l’attinenza alla professione forense sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari.
Ne consegue che un evento mirato alla (sola) formazione di terzi in genere, non professionisti forensi, ancorché culturalmente pregevole, non ha rilievo per la formazione continua che qui interessa e non può venire accreditato ai fini della formazione continua di cui al Reg. 6/2014. Conseguentemente, anche la relazione o lezione svolta dall’iscritto nell’ambito di tale evento formativo non potrà essere accreditata ai sensi dell’art. 13 co 1 lett g).Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere del 25 ottobre 2017, n. 98
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Le sanzioni disciplinari sono tipiche e tassative
L’elenco delle sanzioni applicabili a carico degli avvocati, normativamente fissato dagli artt. 52 e 53 della legge 247/2012 (elenco riprodotto nell’art. 22 del nuovo codice disciplinare), è tassativo, con la conseguenza che non è consentito infliggere al professionista ritenuto responsabile delle violazioni contestate una pena diversa da quelle previste dalla legge.
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Procedimento disciplinare: in sede giurisdizionale, l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente
Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 4 aprile 2017, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 53.