In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → (già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
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Inammissibile il ricorso al CNF per la declaratoria di decadenza o inefficacia della sospensione cautelare
Il potere di deliberazione in ordine alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare a sensi dell’art. 60 4° co. L. n. 247/2012 spetta all’organo disciplinare funzionalmente competente ad irrogarla ex art. 50 L. n. 247/2012 e quindi al C.D.D.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 205
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L’eccezione di (asserita) nullità del capo di incolpazione dev’essere tempestiva
L’eccezione di nullità del capo di incolpazione va tempestivamente sollevata sin dal giudizio davanti al Consiglio territoriale, dovendo ritenersi tardiva se contenuta soltanto nel ricorso al CNF.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pasqualin), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 203
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Il rigetto della domanda giudiziale, anche se per motivi di rito, non è automaticamente fonte di responsabilità disciplinare per l’avvocato
La rilevanza disciplinare dell’inadempimento al mandato professionale presuppone che esso derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) ed è in ogni caso esclusa allorché si fondasse esclusivamente su una decisione giurisdizionale che rigetti la domanda della parte per motivi di rito asseritamente imputabili all’avvocato ma in realtà da ritenersi astrattamente infondati e comunque emendabili in sede di gravame, che la parte stessa ometta tuttavia di proporre (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato disciplinarmente sulla scorta della sentenza che aveva rigettato una sua domanda giudiziale per ritenuta nullità insanabile della procura alle liti, in thesi dovuta ad illeggibilità della firma del cliente. Alla luce della giurisprudenza civile in materia, ed in considerazione del fatto che l’avvocato aveva vanamente invitato il cliente a proporre tempestivo appello avverso la “sentenza censurabile per cui suscettibile di riforma”, il CNF ha accolto l’impugnazione, conseguentemente annullando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due inflitta dal consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pasqualin), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 203
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L’avvocato stabilito non può essere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici
Lo status limitato dell’Avvocato stabilito -tenuto, ex art. 8 del D.Lgs. 96/2001, nelle prestazioni giudiziali ad agire d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di Avvocato- è incompatibile con i requisiti di autonomia ed indipendenza prescritti dall’art 23 L. n. 247/2012 per l’iscrizione nell’elenco degli Avvocati degli enti pubblici.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 202
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Solo al termine del procedimento di stabilimento con successiva integrazione, l’avvocato stabilito può chiedere di essere integrato con il titolo di avvocato italiano
L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo ai fini dell’esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, tanto è vero che, nell’esercizio della professione, l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. Infatti, l’integrazione della professione di avvocato e l’esercizio di questa con il corrispondente titolo si realizzano soltanto con la iscrizione nell’albo degli Avvocati, che è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 202
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L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cod. prev.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo → (ora, art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cod. prev.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo → (ora, art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 188
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La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico
L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 188
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L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude la possibilità per l’avvocato difensore di richiedere la distrazione delle spese al Giudice
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la distrazione delle spese in quanto anticipate dall’Erario, sicché tale richiesta è incompatibile con l’ammissione al beneficio (anche a prescindere dall’anteriorità o meno del relativo decreto rispetto alla domanda ex art. 93 cpc).
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Assunzione di incarico contro ex cliente possibile solo dopo due anni e, comunque, purché sia estraneo a quello svolto in precedenza
Ai sensi dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), l’assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente.