In tema di procedimento avanti al Consiglio Nazionale Forense, sull’istanza di ricusazione di uno o più componenti del Collegio decide il CNF stesso, senza alcuna sospensione del giudizio (artt. 37, 64 L. n. 247/2012, art. 49 RDL n. 1578/1933). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 79