L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
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Sull’istanza di ricusazione decide l’organo ricusato
La decisione sull’istanza di ricusazione spetta all’organo investito dalla stessa (nella specie, consiglio territoriale), quand’anche la medesima riguardi la maggioranza dei componenti del collegio medesimo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza n. 39 del 13 maggio 2019
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare le prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza, attendibilità e conferenza delle prove dedotte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza n. 39 del 13 maggio 2019
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La corrispondenza tra decisione disciplinare e fatti contestati nel capo d’incolpazione non si estende pedissequamente al contenuto dell’esposto
Non ha rilievo la corrispondenza tra la decisione disciplinare ed i fatti dedotti nell’esposto, bensì tra quella e i fatti contestati nel capo d’incolpazione (nella specie, esclusa), giacché ciò che deve necessariamente risultare, a pena di nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa dell’incolpato, è una chiara contestazione dei fatti addebitati, rispetto ai quali l’incolpato deve essere posto in grado di difendersi. Infatti, la nullità della contestazione disciplinare è ravvisabile solamente nelle ipotesi in cui vi sia assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, rispetto ai quali l’incolpato non abbia potuto concretamente svolgere le proprie difese, essendo financo irrilevante l’individuazione della norma violata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza n. 39 del 13 maggio 2019
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La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza n. 39 del 13 maggio 2019
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Procedimento disciplinare: il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’incolpato
L’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, il certificato medico attestava “ipertensione arteriosa, diabete mellito e cardiopatia ischemica cronica e IPB” con “episodi lipotimici” e “sospetto di ipotensione ortostatica”, con prescrizione “di un adeguato periodo di riposo”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di rinvio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 38 del 6 maggio 2019
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 38 del 6 maggio 2019
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L’inadempimento al mandato professionale presuppone la prova del conferimento dell’incarico
L’illecito di cui all’art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → (già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) presuppone la prova -quantomeno mediante indizi gravi, precisi e concordanti- del conferimento dell’incarico professionale asseritamente rimasto inadempiuto, con la conseguenza che, in mancanza, l’incolpato va mandato assolto in base al principio accusatorio, in ossequio al quale l’addebito contestato (ed ogni suo antecedente logico-giuridico) deve essere provato dall’organo inquirente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza n. 36 del 6 maggio 2019
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L’esponente non può impugnare al CNF la delibera di archiviazione del procedimento disciplinare
La legittimazione ad impugnare le decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di “archiviazione per manifesta infondatezza” del suo esposto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Tinelli), sentenza n. 34 del 6 maggio 2019