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  • La Procura della Repubblica di Caltagirone – Sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Carabinieri formula un quesito relativo alla corretta interpretazione dell’espressione “domicilio professionale”, in relazione al caso di avvocati stabiliti che – all’atto della domanda di iscrizione nell’Albo – abbiano indicato come domicilio professionale una casella o una cassetta postale.

    La nozione di domicilio professionale si desume, in via generale, dall’art. 7 della legge n. 247/12, la quale lo definisce “coincidente con il luogo in cui [l’avvocato] svolge la professione in modo prevalente”: a tale nozione fa rinvio, implicitamente, l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 96/2001 relativo all’iscrizione degli avvocati stabiliti nella sezione speciale dell’Albo. Ad essi deve pertanto ritenersi applicabile.
    Il riferimento, contenuto nella norma, allo svolgimento della professione in modo prevalente consente di identificare il domicilio con il luogo (fisico) in cui l’attività professionale venga effettivamente e prevalentemente svolta, inducendo ad escludere che il domicilio professionale possa essere identificato con una cassetta postale (che, al più, potrà validamente integrare un mero recapito, come tale non sovrapponibile al domicilio professionale). Tale interpretazione è confortata dalla giurisprudenza domestica e dai pareri del Consiglio nazionale forense. Cfr. ad esempio, CNF, sent. n. 66/2013, a mente della quale “il domicilio va individuato tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero dei clienti e del giro di affari realizzato”; o ancora, sebbene più risalente, il parere n. 21/2010, che annovera tra le competenze del Consiglio dell’Ordine quella di effettuare gli opportuni controlli al fine di “escludere che il domicilio professionale eletto non abbia carattere di effettività”. Ancor più risalente – ma particolarmente attagliato alla fattispecie – il parere n. 124/2001 che ha escluso l’idoneità del camper ad integrare validamente il requisito del domicilio professionale, proprio perché susciterebbe problemi relativamente alle localizzazioni di legge”.

    Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 29

  • Il COA di Isernia formula un quesito relativo alla possibilità di disporre l’anticipazione del semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari, ove residui allo studente – prima della laurea – un periodo inferiore a sei mesi.

    L’art. 41, comma 6, lett. d) della legge n. 247/12 prevede che il tirocinio possa essere svolto “per non più di sei mesi” durante gli studi universitari. Dalla formulazione testuale della norma si desume con chiarezza:
    a) che l’anticipazione del tirocinio possa essere chiesta e ottenuta “dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio”: si tratta, come evidente, di studenti che, meritevolmente, siano in regola con lo svolgimento degli esami e l’ottenimento dei crediti formativi e che, prevedendo di laurearsi in corso, richiedano di poter anticipare lo svolgimento di un semestre di tirocinio;
    b) anche in considerazione di ciò, che il periodo di tirocinio anticipato ben possa avere durata infrasemestrale: si pensi, a mero titolo di esempio, allo studente particolarmente meritevole, che riesca a laurearsi prima della scadenza del semestre anticipato e che non dovrebbe essere penalizzato da tale circostanza (ad esempio, non ottenendo la validazione del semestre e dovendo per ciò solo riprendere il tirocinio dall’inizio, con palese violazione della ratio della previsione normativa).
    Allo stesso tempo, l’eventuale laurea anticipata rispetto alla scadenza del semestre pone alcune delicate questioni sul piano della convalida del semestre stesso. Pertanto, anche ai fini del corretto esercizio del potere di verifica delle attività svolte, il COA dovrà adottare le opportune cautele – ad esempio in sede di redazione del progetto formativo – al fine di evitare che l’eventuale durata infrasemestrale risulti pregiudizievole rispetto al pieno perseguimento degli obiettivi formativi e della frequenza dello studio legale. Infine, per la parte del semestre non ricompresa nell’anticipazione, dovrà essere assicurata – nell’autonomia del COA – una coerente valutazione delle attività svolte.

    Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 28

  • Il Coa di Campobasso chiede se sia possibile ammettere al patrocinio a spese dello Stato un soggetto che intenda impugnare con ricorso per Cassazione (ai sensi dell’art. 35 bis, comma 13, del D. Lgs. n. 25/2008) il decreto con il quale il giudice di prime cure – nel rigettare il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale – abbia altresì revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della manifesta infondatezza delle pretese (secondo quanto previsto dallo stesso art. 35 bis, al comma 17).

    La disposizione da ultimo richiamata prevede, infatti, che ove il ricorrente sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetti il ricorso, questi debba indicare – nel decreto di pagamento “le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’articolo 74, comma 2, del predetto decreto”.
    Secondo il COA richiedente, in particolare, il giudizio di manifesta infondatezza delle pretese contenuto nel provvedimento in relazione al quale si voglia proporre impugnazione, sarebbe idoneo a vincolare il COA nel proprio giudizio ai sensi dell’art. 126, comma 1, del DPR n. 115/2002, a mente del quale – tra l’altro – il provvedimento di ammissione anticipata può essere adottato dal COA “se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”. E tanto, anche nella valutazione ai fini della successiva domanda di ammissione al gratuito patrocinio in relazione al giudizio di impugnazione.
    Tuttavia, secondo la recente Cass. Civ., sez. II, 30.4.2019, n. 11470, “la disposizione di cui all’art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002 non preclude alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio. (Nella specie, il giudice del merito aveva invece ritenuto che l’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 trovasse applicazione, nel processo di impugnazione, nel solo caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fosse risultata vincitrice nel giudizio di primo grado e dovesse contrastare il gravame)”. Nella pronuncia si legge, in particolare, che:

    La disposizione di cui all’art. 120 D.P.R. cit., che preclude alla parte ammessa e rimasta soccombente di giovarsi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta in primo grado al fine di proporre impugnazione, non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di consentire alla sola parte risultata vincitrice in primo grado di poter beneficiare dell’istituto in questione. Una tale interpretazione, che peraltro non trova giustificazione nel tenore letterale della norma, sarebbe incompatibile con il principio di difesa sancito dall’art. 24 Cost. con riferimento ad ogni stato e grado del procedimento.

    Diversamente da quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, si deve ritenere che la parte ammessa al beneficio a spese dello Stato che intenda impugnare la sentenza a sè sfavorevole deve potersi giovare dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, sempre che ricorrano le condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio in questione con riferimento al giudizio di impugnazione, e poiché il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si riferisca ad un grado di giudizio non può automaticamente estendere i suoi effetti alla successiva fase, diventa necessario, in caso di soccombenza della parte ammessa, proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio.

    Secondo la Corte di cassazione, in altri termini, ogni domanda di ammissione al gratuito patrocinio – anche in relazione a distinti gradi di giudizio per una medesima vicenda – deve essere oggetto di autonoma valutazione.
    In tal senso può leggersi peraltro, nella vicenda di cui al quesito, lo stesso riferimento all’art. 74, comma 2 di cui all’art. 35 bis, comma 17: l’indicazione della non manifesta infondatezza delle pretese dovrebbe ritenersi funzionale, in altri termini, al pagamento delle spese legali in relazione al patrocinio a spese dello Stato cui il ricorrente sia stato ammesso in relazione al primo grado di giudizio.
    Alla luce del primario rilievo dell’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, si ritiene pertanto che il COA debba poter disporre – in casi analoghi a quelli evocati nel quesito e ove ne ricorrano i presupposti – l’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato anche ove il provvedimento avverso il quale si voglia proporre impugnazione abbia rilevato la manifesta infondatezza delle pretese in relazione al primo grado di giudizio. Si tratta infatti di vicende distinte, oggetto di autonoma valutazione da parte del COA, e a ciò si aggiunga che, nel sistema delineato dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 35/2008, il ricorso per Cassazione si configura, eccezionalmente, quale mezzo di gravame esteso al merito (in quanto il suddetto art. 35 bis, introdotto dal D.L. n. 13/2017, ha eliminato un grado di impugnazione avverso il provvedimento di primo grado, mantenendo il ricorso diretto per Cassazione). Alla luce di quanto sin qui osservato, diversamente argomentando si realizzerebbe un vulnus dell’art. 24 della Costituzione, sotto il profilo dell’illegittima compressione del diritto alla difesa in relazione al potere di impugnazione della decisione.

    Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 27

  • Il COA di Napoli Nord formula quesito relativo alla possibilità di istituire – con il regolamento interno del COA – la figura di un secondo vicepresidente.

    L’art. 28, comma 9, della legge n. 247/12 dispone che nei Consigli con almeno quindici componenti possa essere eletto un vicepresidente. La chiarezza della formulazione della norma richiamata non impedisce di ritenere che in considerazione dell’autonomia organizzativa riconosciuta ai COA dall’art. 24, comma 1, della legge n. 247/12, non possa essere preclusa al regolamento interno la possibilità di prevedere la figura di un secondo vicepresidente.

    Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 26

  • L’URCOFER formula un quesito relativo alla partecipazione del COA presso cui l’incolpato è iscritto al procedimento disciplinare dinanzi al CDD e, in subordine, al diritto del COA di accedere al fascicolo in ordine all’esercizio del potere di impugnazione.

    Alla luce del dato normativo come puntualmente richiamato nel quesito, deve escludersi la partecipazione del COA al procedimento disciplinare dinanzi al CDD: non essendo espressamente prevista la qualità di parte e non valendo la legittimazione all’impugnazione (riconosciuta al COA quale custode dell’albo e del collettivo interesse degli iscritti alla salvaguardia della deontologia) ad attribuirne tale qualità.
    Allo stesso tempo, atteso che l’art. 61, comma 1 della legge n. 247/12 e l’art. 33 del Regolamento n. 2/2014 riconoscono e disciplinano il potere di impugnazione da parte del COA della decisione riguardante un proprio iscritto, la garanzia dell’effettivo esercizio di tale potere implica che sussista, in capo al COA, il diritto di accedere al fascicolo del procedimento, onde consentire la più piena valutazione delle circostanze del caso ai fini dell’impugnazione. Il reg.to n. 2/2014 del CNF all’art. 17 c. 1 prevede la comunicazione al COA dell’approvazione del capo di incolpazione al precipuo fine di consentire la conoscenza della pendenza del procedimento disciplinare e rendere possibile ogni opportuna iniziativa.

    Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 24

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213

  • La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte

    Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdf), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva definito “idiozie” le note difensive depositate dal collega di controparte).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213

  • La modifica, nel corso del procedimento disciplinare, della qualificazione giuridica dell’incolpazione

    La modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018.

  • La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non inficia la decisione

    La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213