La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, la collaboratrice di studio aveva modificato la copia del verbale di udienza).
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Impugnazione e divieto di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sentenza definendola di una “superficialità disarmante” affermando inoltre che il Giudice aveva reso la pronuncia “senza dar conto di avere nemmeno sfogliato la copiosa documentazione prodotta” e, infine, che “chiunque si fosse dato la pena di leggere la documentazione prodotta dall’imputato (con un minimo di buona fede e leale volontà di comprenderne il contenuto) non avrebbe potuto sostenere che non vi fosse la prova di credito dell’imputato nei confronti della mandante”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 221
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Atto d’appello: i limiti deontologici alla critica dell’operato del giudice di prime cure
Il potere-dovere di critica dell’avvocato, soprattutto nella fase dell’impugnazione che rappresenta di per sé il momento di censura dell’operato del giudice, incontra il limite del divieto di assumere atteggiamenti e comportamenti sconvenienti e del dovere di mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 221
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Anche la colpa (e non solo il dolo) può essere fonte di responsabilità disciplinare
Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto.
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Il termine per la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
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AVVOCATO E PROCURATORE – ALBO – ISCRIZIONE Procedimento per l’iscrizione ex l. n. 247 del 2012 – Richiesta – Mancata pronuncia del Consiglio dell’Ordine nel termine di legge – Silenzio assenso come regolato dall’art. 20 l. n. 241 del 1990 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
L’istituto del silenzio assenso, previsto dall’art. 20 della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione nel procedimento di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati, come regolato dal nuovo ordinamento della professione forense di cui alla l. n. 247 del 2012, atteso che la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale del tutto incompatibile con la disciplina generale, prevedendo espressamente (art. 17, comma 7, l. n. 247 cit.) che, ove il Consiglio dell’Ordine non provveda all’iscrizione nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale Forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo. (Principio affermato con riferimento ad una ipotesi in cui il Consiglio dell’Ordine non aveva provveduto, nel termine di trenta giorni, su una richiesta di cancellazione dall’Elenco speciale e di contestuale iscrizione all’Albo ordinario degli avvocati). (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019
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Illecito sollecitare l’adempimento con finto atto giudiziario
E’ contrario ai doveri di lealtà e correttezza il comportamento dell’avvocato che, al fine di accentuarne l’enfasi persuasiva, invii mediante raccomandata semplice alla propria controparte un sollecito di pagamento sotto forma apparente di atto giudiziario senza tuttavia possederne i requisiti, peraltro ivi addebitando al destinatario stesso anche inesistenti spese di notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 219
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I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro
Il codice deontologico forense (art. 61 cdf, già art. 55 codice previgente nonché art. 9 cdf, già art. 5 codice previgente) impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione tra arbitro rituale e irrituale, né di ruolo tra presidente e arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale ma anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Conseguentemente, anche a prescindere dall’eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte, costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l’assistenza dello stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza more uxorio tra difensore e arbitro. Infine, quanto all’individuazione del dies a quo prescrizionale, tale illecito deve ritenersi di tipo continuato fino alla pronuncia del lodo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pasqualin), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 217
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 218