La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
NOTA:
Con la sentenza qui annotata, il CNF ha motivatamente dissentito da Cass. n. 6963/2017, trovando successivamente conforto nel revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, conforme al principio di cui in massima. -
Ai procedimenti di cancellazione non disciplinare dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale
Ai procedimenti di cancellazione amministrativa (non disciplinare) dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale.
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Sospensione per l’avvocato che, anche in ambito non strettamente professionale, falsifichi documenti o usi consapevolmente documenti falsificati da terzi
E’ totalmente in contrasto con la deontologia professionale il comportamento dell’avvocato che, anche per fini estranei alla professione in senso stretto, utilizzi documenti che sappia essere falsi o, peggio, che abbia lui stesso falsificato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva formato un falso verbale di udienza attestante la sua presenza in qualità di difensore al fine di ottenere l’annullamento di una contravvenzione stradale elevatagli dal Comune di una diversa Regione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza n. 22 del 23 aprile 2019
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Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta morte dell’incolpato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento, attesa la natura personale della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 21 del 23 aprile 2019
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza n. 22 del 23 aprile 2019
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
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Ai procedimenti di cancellazione non disciplinare dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale
Ai procedimenti di cancellazione amministrativa (non disciplinare) dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale.
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Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
NOTA:
Con la sentenza qui annotata, il CNF ha motivatamente dissentito da Cass. n. 6963/2017, trovando successivamente conforto nel revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, conforme al principio di cui in massima.