La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
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I COA di Catania e Mantova formulano quesiti in relazione alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale Avvocati stabiliti dell’Albo un cittadino italo-brasiliano, in possesso di titolo professionale rilasciato in Portogallo, in un caso sulla base di specifica convenzione internazionale tra il Portogallo e il Brasile.
Come questo Consiglio ha già avuto modo di affermare con i propri precedenti nn. 31/2016 e 47/2011 – relativi a fattispecie analoghe – ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale è sufficiente cumulare il requisito della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea e il possesso di un titolo equivalente validamente rilasciato in altro Stato membro dell’Unione. Entrambi i requisiti sembrano sussistere nella specie.
Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 39 del 20 ottobre 2019
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Il COA di Roma chiede di sapere se debba essere indicato il titolo di provenienza nelle annotazioni relative ad Avvocato stabilito che abbia superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione o la prova attitudinale di cui al D. Lgs. n. 115/1992.
L’indicazione del titolo di origine è necessaria – oltre che, come ovvio, durante il periodo di stabilimento – unicamente nella fattispecie di integrazione con dispensa dalla prova attitudinale. In tal senso depone, infatti, il chiaro tenore dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 178/2016.
Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 38 del 20 ottobre 2019
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Il COA di Perugia formula quesito in merito alla sussistenza in capo al COA di un potere discrezionale di valutazione delle segnalazioni in materia disciplinare ad esso pervenute, ai fini della successiva trasmissione al competente CDD.
Il dettato normativo (art. 50, comma 4, legge n. 247/12) è chiarissimo nel porre in capo al COA un obbligo di trasmissione immediata di ogni segnalazione al CDD, che è competente in via esclusiva all’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico dell’iscritto.
Ulteriori elementi in questo senso possono desumersi dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, ed in particolare dalla sentenza SS. UU. n. 16993/2017 in materia di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, la quale ha avuto modo di precisare le rispettive competenze di COA e CDD nel nuovo assetto del procedimento disciplinare.
Ne consegue che non sussistono ragioni per superare l’orientamento già espresso da questo Consiglio con i propri pareri nn. 72/2016 e 80/2015.Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 37 del 20 ottobre 2019
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Il COA di Arezzo formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio. Richiamato il parere di questo Consiglio n. 23/2013, alla luce del quale era stata esclusa l’incompatibilità, il COA richiedente si interroga, in particolare, sull’eventuale incidenza della legge n. 4/2013 in materia di professioni non regolamentate.
Con parere n. 36/2017, il Consiglio nazionale forense ha escluso che l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla legge n. 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, “rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)”.
Allo stesso tempo, la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6.
Pertanto, il contenuto del parere n. 23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, deve essere mantenuto fermo.Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 36 del 20 ottobre 2019
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La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non inficia la decisione
La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 20 del 23 aprile 2019
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La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 20 del 23 aprile 2019
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 20 del 23 aprile 2019
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 20 del 23 aprile 2019