Autore: admin

  • L’adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze penali non impone automaticamente e necessariamente il rinvio dell’udienza disciplinare

    L’adesione del difensore all’astensione dalle udienze, proclamata dall’UCP con espresso ed esclusivo riferimento all’attività giudiziaria nel settore penale, non impone automaticamente e necessariamente il rinvio dell’udienza avanti al CDD, stante la natura squisitamente amministrativa del procedimento disciplinare e stanti le disposizioni del codice di autoregolamentazione e il contenuto e la ratio della delibera di proclamazione. (Nella fattispecie, il difensore dell’incolpato, assente all’udienza dibattimentale avanti al CDD, era stato previamente avvertito del fatto che la sua istanza di rinvio, presentata in Segreteria, sarebbe stata decisa in dibattimento dalla Sezione competente ed era stato invitato a presenziare per ribadirla e discuterla in tale sede e l’incolpato, presente personalmente, aveva fruito di un breve termine a difesa e aveva discusso il merito delle incolpazioni).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 51 dell’11 giugno 2020

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 51 dell’11 giugno 2020

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto per sè somme spettanti al cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 51 dell’11 giugno 2020

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 51 dell’11 giugno 2020

  • Illecito disciplinare costituente anche reato: la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se questa non sia già maturata al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero della formulazione dell’imputazione

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Quest’ultimo principio, tuttavia, può operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione dell’azione disciplinare non sia maturato al momento dell’esercizio dell’azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. D’Antonio), SS.UU, sentenza n. 28386 del 14 dicembre 2020

  • Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

    Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. D’Antonio), SS.UU, sentenza n. 28386 del 14 dicembre 2020

  • Elezioni forensi e reclamo elettorale: le spese legali del procedimento sono liquidate secondo il principio della soccombenza

    L’art. 37 della legge n. 247 del 2012, nel disciplinare i ricorsi dinanzi al CNF, richiama le disposizioni di cui agli artt. 59 e ss. del r.d. n. 37 del 1934, dichiarando applicabili, «se necessario, le norme ed ì principi del codice di procedura civile». Tra le norme in questione deve ritenersi compreso anche l’art. 91 cod. proc. civ., che impone al giudice di provvedere, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, al regolamento delle spese processuali, stabilendo a tal fine il criterio della soccombenza. Tale disposizione trova applicazione anche ai ricorsi in materia di elezioni forensi, ove il Consiglio dell’Ordine e gli altri interessati assumono la posizione di parti, allo stesso modo dei reclamanti, resistendo all’impugnazione a tutela del proprio interesse alla conservazione della carica elettiva, la cui coincidenza con l’interesse generale alla legittima composizione dell’organo elettivo non esclude la loro soccombenza, e quindi la condanna alle spese, in caso di accoglimento del reclamo.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020

  • Elezioni forensi: il reclamo elettorale può essere proposto da qualsiasi iscritto nell’albo

    L’art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012, prevedendo che «contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF», non consente di distinguere tra i candidati non eletti e gli altri iscritti all’albo, il cui interesse concreto e particolare non è preso direttamente in considerazione dalla norma in esame, avente di mira esclusivamente la salvaguardia dell’interesse generale al corretto svolgimento della competizione elettorale, tanto sotto il profilo del possesso dei requisiti cui la legge subordina la presentazione delle candidature, quanto sotto quello dell’osservanza delle forme previste per le operazioni di voto.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020

  • Elezioni forensi: l’annullamento per incandidabilità o ineleggibilità non dà luogo a elezioni suppletive

    L’ineleggibilità di alcuni soltanto dei consiglieri eletti non comporta la nullità dell’intero procedimento elettorale, giacché il reclamo previsto dall’art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012 non deve avere necessariamente ad oggetto l’illegittimità dell’intero procedimento elettorale, potendo essere volto anche a far valere cause d’ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, il cui accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sull’idoneità degli stessi all’assunzione o alla conservazione della carica di consigliere, non impone la rinnovazione delle elezioni, a meno che non comporti una significativa alterazione del risultato elettorale, determinando la cessazione dalla carica di un numero di componenti del consiglio superiore alla metà, e quindi, ai sensi dell’art. 28, comma ottavo, della legge n. 247 del 2012, la decadenza dell’intero consiglio. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, opera infatti l’art. 16 della legge n. 113 del 2017, il quale, prevedendo che «in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti», detta una disciplina applicabile ad ogni ipotesi d’impedimento a ricoprire l’ufficio, che esclude la possibilità di distinguere tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità, rendendo quindi superfluo il ricorso ad elezioni suppletive.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 27769 del 4 dicembre 2020 (in questa banca-dati), secondo cui: “Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l’elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, “tamquam non esset”, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.”.

  • Elezioni forensi e reclamo elettorale: soggetti nei cui confronti deve essere instaurato il contraddittorio

    In quanto avente natura giurisdizionale (artt. 59 e ss. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37), al quale peraltro si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili (art. 37 della legge n. 247 del 2012), il procedimento promosso con il reclamo avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati è soggetto ai principi generali in tema di rituale instaurazione del contraddittorio, alla stregua dei quali deve ritenersi che la qualità di parte necessaria spetti, oltre che al Consiglio dell’Ordine (cui è ascrivibile la delibera di proclamazione degli eletti, che costituisce oggetto dell’impugnazione, quale atto conclusivo del procedimento), a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo. Conseguentemente, il contraddittorio è ritualmente instaurato mediante la notificazione del reclamo ai soli candidati (eletti e non eletti) direttamente interessati dal reclamo (nella specie, per causa di ineleggibilità ex art. 3, comma terzo, secondo periodo della legge n. 113 del 2017), escludendo la necessità dell’integrazione nei confronti di tutti gli altri candidati; questi ultimi, infatti, pur partecipando alla competizione elettorale, non possono considerarsi direttamente interessati alla decisione del reclamo, tanto nel caso in cui fossero risultati eletti quanto nel caso in cui non lo fossero stati, non essendo in contestazione la legittimità della loro candidatura.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020