Autore: admin

  • Radiazione per l’avvocato che compromette, in modo grave e reiterato, il rapporto di fiducia col cliente

    A) vìola i doveri di diligenza (art. 8 CDFArt. 8 cdf – Responsabilità disciplinare della societàAlla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologic…Leggi il testo completo → 1991), di corretto adempimento del mandato (art. 38 CDFArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo → 1997) e di informazione (art. 40 CDFArt. 40 cdf – Rapporti con i praticantiL’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente d…Leggi il testo completo → 1997), l’avvocato che omette di presenziare all’udienza di discussione della causa affidatagli, di informare il cliente dell’esito della controversia, suggerendogli poi di non ritirare una notifica a lui inoltrata personalmente, così esponendolo a subire gli atti esecutivi conseguenti al passaggio in giudicato della sentenza; infine, di essersi poi reso irreperibile, in tale modo pregiudicando gli interessi del cliente.
    B) vìola i doveri di adempimento del mandato professionale ricevuto (art. 26 CDFArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), l’avvocato che, avendo ricevuto mandato di presentare istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. di un pignoramento, depositava solo parte (un quinto) della somma consegnatagli a tale fine dal cliente, insufficiente per l’accoglimento dell’istanza, e per non aver provveduto alla notifica della medesima ai creditori nei termini prescritti, così determinandone il rigetto, con conseguente pregiudizio per il cliente;
    C) vìola l’art. 30 CDFArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo → l’avvocato che trattiene parte della somma consegnatagli dal cliente, anziché versarla in Cancelleria all’atto della presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pagliarani), decisione n. 23 del 22 gennaio 2018

    Sanzione: RADIAZIONE

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Vìola gli artt. 10 e 30, commi 1 e 2, CDF l’avvocato che non gestisce con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita per averlo trattenuto per oltre un anno senza il consenso del cliente, essendogli stato revocato il mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Chierici, rel. Bertani), decisione n. 24 del 12 marzo 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO MESI

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Vìola gli art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 59 cod. prev.Art. 59 cod. prev. – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume car…Leggi il testo completo → (oggi art. 9 co. 2 cdf e art. 63 co. 1 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo →) l’avvocato che omette di adempiere al pagamento di spese condominiali e canoni di locazione (nella specie, per oltre € 10.000,00) e non adempie alla obbligazione di pagamento derivante dalla compravendita di una autovettura ed altre obbligazioni per il rimborso delle spese di studio di sua competenza.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Vecchi), decisione n. 25 del 12 marzo 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà deciso “con motivazione argomentata e priva di mende logiche e giuridiche”, ha rigettato l’impugnazione).

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 24377 del 3 novembre 2020

  • Procedimento disciplinare: il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 24377 del 3 novembre 2020

  • Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell’ordinamento forense, salvo lacune (cpc) o eccezioni espresse (cpp)

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 24377 del 3 novembre 2020

  • Il COA di Reggio Emilia chiede di sapere quale interpretazione debba darsi all’articolo 3, comma 1, lett. c) della Convenzione stipulata tra l’Università di Bologna e i COA di Reggio Emilia, Bologna, Forlì Cesena, Ravenna, Rimini, Biella, il quale prevede che – ai fini dell’ammissione all’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza di studi universitari – lo studente debba essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea.

    Il quesito riguarda, in particolare, la situazione degli studenti che – essendo stati ammessi ad uno speciale programma attivato presso l’Università di Bologna al fine di consentire agli studenti l’acquisizione di doppio titolo di dottore in Giurisprudenza in Italia e in Francia – si trovino in regola con gli esami dell’ordinario Corso di laurea in Giurisprudenza ma non con quelli previsti dallo specifico Corso di laurea cui sono iscritti. Ove, pertanto, si interpretasse la disposizione della Convenzione come riferita all’ordinario Corso di laurea in Giurisprudenza, gli studenti potrebbero essere ammessi all’anticipazione del tirocinio; nel caso contrario, no. La disposizione della Convenzione non fornisce particolari criteri per la sua interpretazione nell’uno o nell’altro senso. Occorre dunque volgere l’attenzione alla ratio dell’anticipazione del semestre di tirocinio, che è quella di consentire a studenti particolarmente meritevoli e motivati di abbreviare il periodo di formazione e poter dunque sostenere al più presto l’esame di abilitazione alla professione forense. Si ritiene pertanto che – ferma restando l’autonomia di valutazione del COA in sede di delibera sull’iscrizione nel Registro dei praticanti – alla disposizione possa darsi l’interpretazione più favorevole all’accoglimento dell’istanza proveniente dagli studenti, ove evidentemente ne sussistano gli ulteriori presupposti.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 23 ottobre 2020

  • La responsabilità disciplinare per inadempimento al mandato professionale

    Vìola i doveri di cui agli artt. 9, 10, 12 e 26 CDF l’avvocato che, dopo aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale penale non pone in essere quanto necessario per poter fare eseguire al proprio assistito possibili misure alternative alla detenzione, con gravissime conseguenze per il suo assistito e per aver falsamente rappresentato al proprio assistito di aver posto in essere rimedi non conferenti e di non averli neppure posti in essere.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 31 del 28 maggio 2018

    Sanzione: CENSURA

  • La violazione degli obblighi deontologici nei rapporti economici con il cliente

    A) Vìola l’art. 9 CDFArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → l’avvocato che trattiene indebitamente somme che dovevano essere restituite all’assistito, nonché l’art. 30 comma 1 e 2 CDF, per non avere gestito con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita e non avere mai specificato quale parte di dette somme a lui consegnate fosse destinata alla definizione del rapporto debitorio dell’assistito;
    B) Vìola l’art. 29 comma 2 CDF, l’avvocato che non tiene la contabilità o quantomeno non rende alla parte assistita una nota dettagliata delle spese sostenute oltre che degli acconti ricevuti e per avere di fatto condizionato la restituzione della somma a lui consegnate alla presenza di “fondi” nel proprio conto corrente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 27 del 19 aprile 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI OTTO MESI

  • L’invito della controparte senza avvocato nel proprio studio deve contenere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

    Viola gli artt. 5, 6 e 48 canone I CD previgente (artt. 9 e 65, comma 2, CDF) l’avvocato che convoca presso il proprio studio le controparti, al fine di far loro sottoscrivere un riconoscimento di debito a favore del proprio cliente, omettendo di avvisarle della facoltà di essere accompagnate da un legale di fiducia.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spiotta), decisione n. 26 del 20 marzo 2018

    Sanzione: AVVERTIMENTO