Autore: admin

  • I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

    In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile””, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 25574 del 12 novembre 2020

  • Il COA di Fermo chiede di sapere se lo svolgimento dell’attività di avvocato di ente pubblico sia compatibile con il contemporaneo svolgimento dell’attività di funzionario responsabile della riscossione, figura introdotta con l’articolo 1, comma 793, della legge n. 160/2019.

    Ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 247/12, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici è richiesto che all’avvocato sia attribuita – in condizioni di autonomia e indipendenza, e nell’ambito di un ufficio legale stabilmente costituito – la trattazione in via esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente.
    Il contemporaneo svolgimento dell’attività di funzionario responsabile della riscossione adibirebbe l’avvocato ad altro ufficio per l’esercizio di una attività non assimilabile alla trattazione degli affari legali dell’ente, rescindendo così il legame stabile e continuativo con l’ufficio legale e determinando il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12, a tacere degli eventuali profili di conflitto derivanti dall’eventuale seguito contenzioso dell’attività di riscossione.
    In linea con quanto ribadito, da ultimo, nel parere 21 febbraio 2018, n. 3 (che può essere consultato a questo link: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=37763), al quesito deve pertanto darsi risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 23 ottobre 2020

  • L’assunzione di incarichi in violazione del dovere di competenza professionale

    Vìola l’art. 12 cod. prev.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo → (ora, art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →) l’avvocato che assuma incarichi senza averne l’adeguata competenza tecnica (come, nella specie, risultante dalla motivazione della sentenza conclusiva del giudizio dal medesimo instaurato).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 3 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • La violazione dell’accordo sui compensi è deontologicamente rilevante

    Vìola l’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) l’avvocato che chiede al cliente, a titolo di compenso per l’attività professionale relativa alla instaurazione di un giudizio civile, una somma superiore a quella convenuta nel preventivo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 3 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’accaparramento di clientela per il tramite di agenzie o procacciatori d’affari

    E’ deontologicamente rilevante (art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che assuma pratiche per il tramite di un procacciatore d’affari, così ponendo in essere un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 3 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Vietato consegnare al cliente la corrispondenza riservata (propria o di controparte)

    Vìola l’art. 48 co. 3 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → l’avvocato che consegna al proprio cliente le PEC riservate del collega di controparte.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Pini), decisione n. 68 del 3 ottobre 2019

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • L’assunzione di incarichi incompatibili con l’esercizio della professione forense

    Vìola gli art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 10 cod. prev.Art. 10 cod. prev. – Dovere di indipendenza.Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve t…Leggi il testo completo → e art. 16 cod. prev.Art. 16 cod. prev. – Dovere di evitare incompatibilità.E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine. I. L'avvocato non deve…Leggi il testo completo → l’avvocato che acquisisce incarichi incompatibili con l’esercizio della professione forense ricoprendo le vesti di amministratore di diritto e di fatto di società di capitali e si prodiga inoltre nella gestione dell’attività imprenditoriale, per la quale, in violazione delle norme di lealtà, dignità e decoro, poneva in essere comportamenti penalmente rilevanti.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Borghesi), decisione n. 73 del 10 settembre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e le mancate o false informazioni al cliente

    Viola gli artt. 9, 12, 26, 27 e 33 l’avvocato che deposita tardivamente un ricorso al TAR e poi tace l’esito negativo, affermando anzi di avere proposto appello nei confronti di tale sentenza e che il Consiglio di Stato aveva rimesso le parti dinanzi al TAR, in accoglimento dell’impugnazione; per avere poi asserito che il TAR aveva accolto l’originario ricorso e consegnato due pagine di un dispositivo di accoglimento di un ricorso avente un diverso oggetto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Borghesi), decisione n. 75 del 14 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • I limiti al sindacato della Cassazione sull’apprezzamento deontologico di un fatto operato dal Giudice disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →, è rimesso all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020

  • I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

    In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile””, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020