Determinano l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare l’atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria; al contrario, non hanno efficacia interruttiva le richieste di chiarimento del Consiglio territoriale, le memorie difensive del segnalato/incolpato, la convocazione per l’audizione, l’iscrizione nel registro interno del COA di trasmissione del fascicolo disciplinare al CDD.
Autore: admin
-
Sanzione disciplinare: le conseguenze tipiche dell’illecito non possono essere valutate come aggravanti
E’ ben vero che, nella determinazione della sanzione, si deve tenere conto del pregiudizio causato dall’illecito (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), che tuttavia non può costituire autonoma aggravante qualora il pregiudizio stesso integri di per sé il comportamento vietato, come nel caso della condotta sanzionata dall’art. 45 cdfArt. 45 cdf – Sostituzione del collega nell’attività di difesaNel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività…Leggi il testo completo → (mancata attivazione a che siano soddisfatte le legittime richieste del Collega sostituito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 83 del 24 giugno 2020
-
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato
La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 83 del 24 giugno 2020
-
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 85 del 24 giugno 2020
-
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 85 del 24 giugno 2020
-
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 85 del 24 giugno 2020
-
Inammissibile la domanda al CNF di condanna di risarcimento del danno asseritamente derivato al ricorrente dal provvedimento impugnato
La materia del risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione del CNF, essendo la competenza di detto organo limitata alla cognizione delle impugnazioni delle deliberazioni dei Consigli territoriali e alla valutazione della loro eventuale illegittimità (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva rigettato l’istanza diretta a conseguire il rilascio del certificato di compiuta pratica).
NOTA:
In senso conforme, Cass. SSUU n. 10215/2006, nonché CNF n. 250/2015 e CNF n. 158/2013. Con specifico riferimento al preteso danno da procedimento disciplinare, cfr. altresì Cass. sez. III n. 19246/2015, secondo cui “Qualora il provvedimento disciplinare inflitto dall’Ordine degli avvocati sia annullato dalla Corte di cassazione o sia revocato dall’Ordine medesimo, non sussiste la responsabilità civile dei componenti del COA per i danni asseritamente arrecati al destinatario della sanzione in ragione dell’esito del procedimento, atteso che la violazione del codice deontologico può rilevare in sede giurisdizionale solo se affetta da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, consentendo in tali casi il ricorso alla Sezioni Unite della Corte di cassazione, e, inoltre, il rispetto dell’autonomia degli Ordini, preposti a far rispettare il codice deontologico forense, esclude che integri, di per sé, una condotta illecita l’espletamento delle funzioni disciplinari, trattandosi di mezzo di controllo dei comportamenti dell’incolpato, contrari alla dignità e al decoro professionale“. -
Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri: la giurisdizione del CNF è generalizzata
Spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio di Stato (pres. Balucani Lanfranco, rel. Ferrari Giulia), sentenza n. 348 del 19 Gennaio 2018, nonché Corte di Cassazione (pres. Curzio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019, Corte di Cassazione (pres. Virgilio Biagio, rel. Falaschi Milena), ordinanza n. 34430 del 24 Dicembre 2019, Corte di Cassazione (pres. Virgilio Biagio, rel. Falaschi Milena), ordinanza n. 34434 del 24 Dicembre 2019, Corte di Cassazione (pres. Virgilio Biagio, rel. Falaschi Milena), ordinanza n. 34435 del 24 Dicembre 2019, Corte di Cassazione (pres. Virgilio Biagio, rel. Falaschi Milena), ordinanza n. 34438 del 24 Dicembre 2019. -
Alla richiesta di iscrizione all’albo non si applica il silenzio assenso
Il comma 7 dell’art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all’albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Per cui non può trovare applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 legge n. 241/1990.
-
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati (Nel caso di specie, l’avvocato si era appropriato del del portafogli di un terzo, che lo aveva lasciato, momentaneamente dimenticato, nell’ingresso dell’ufficio della Procura della Repubblica. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Giraudo), sentenza n. 81 del 24 giugno 2020