Autore: admin

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

  • La difesa non giustifica l’offesa

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

  • Procedimento disciplinare: una generica lombosciatalgia non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 233 del 29 agosto 2025

    NOTA:
    Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 396 del 28 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 324 del 20 settembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 306 del 23 luglio 2024, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 125 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 11 aprile 2003, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Perchinunno), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 117.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 233 del 29 agosto 2025

  • Sospeso l’avvocato che si appropri indebitamente del denaro del proprio praticante

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si faccia consegnare dal proprio praticante una somma di denaro con il pretesto di provvedere alla relativa iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati, in realtà mai avvenuta, nonché a titolo di “cauzione” per la domiciliazione professionale dello stesso nello studio legale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 233 del 29 agosto 2025

  • Il punto sulla sospensione cautelare delle sentenze del CNF

    La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze del CNF (art. 36, comma 7, della L. n. 247 del 2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel “merito”, la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris, sia della sussistenza del c.d. periculum in mora, cioè l’esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell’esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità(1). Conseguentemente, il ricorso cautelare avverso le sentenze del CNF è inammissibile qualora non contenga l’indicazione dei concreti elementi, alla cui stregua dall’esecuzione della sentenza impugnata dovrebbe “derivare grave ed irreparabile danno”, dovendo parimenti escludersi che tale lacunosità del ricorso possa utilmente colmarsi con la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione(2). In ogni caso, la natura (ontologicamente) afflittiva delle sanzioni disciplinari non può essere invocata al fine di sottrarvesene, sicché il requisito del periculum, necessario per la sospensione della sentenza del CNF, non è integrato dalla considerazione che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato, giacché altrimenti si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva dell’onorabilità del condannato(3).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 33170 del 18 dicembre 2025

    NOTE
    (1) In senso conforme, Cass. SSUU n. 13374/2016, Cass. SSUU n. 9149/2016.
    (2) In senso conforme, Cass. SSUU n. 8949/2023, Cass. SSUU n. 18158/2020, Cass. SSUU n. 10537/2018.
    (3) In senso conforme, Cass. SSUU n. 14261/2025. Nello stesso senso, CNF n. 42/2022 nonché Cass. SSUU n. 15669/2016, secondo cui “La perdita di guadagno costituisce naturale conseguenza della sospensione disciplinare dall’esercizio professionale, sicché non può integrare il requisito del periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare della decisione disciplinare stessa”.

  • Avvocati stabiliti e abusività dell’iscrizione presso l’albo estero

    A norma dell’art. 6, comma 2, e comma 3, lett. c), d.lgs. n. 96 del 2001, l’iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine è l’unica condizione per l’iscrizione nella Sezione speciale. A diverse conclusioni potrebbe giungersi solo qualificando in termini di abusività l’iscrizione presso l’albo estero, ovvero qualora fosse fatta per aggirare le preclusioni e i limiti propri della legislazione professionale italiana. Tuttavia, deve escludersi l’abusività della condotta del cittadino di uno Stato membro che si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a séguito del superamento di esami universitari e faccia poi ritorno, anche dopo poco tempo, nello Stato cittadino per esercitarvi la professione di avocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

    Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Porreca), SS.UU., ordinanza n. 6794 del 14 marzo 2025

  • Avvocato “riconosciuto” e “stabilito”: diversità di procedimenti e di gravami

    Il procedimento di riconoscimento diretto del titolo di abogado nell’ordinamento italiano, in esecuzione della direttiva 2005/36/CE, è del tutto differente da quello concernente l’iscrizione (e il mantenimento dell’iscrizione) dell’avvocato stabilito nella Sezione speciale di cui all’art. 6, legge n. 96 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/5/CE. Infatti, si tratta di istituti autonomi, la cui diversità si riflette anche sul regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti: il diniego del riconoscimento del titolo straniero richiesta ai sensi della legge n. 206 del 2007, promanando dal Ministero della Giustizia, è impugnabile davanti al giudice amministrativo; il diniego o la cancellazione dell’iscrizione dell’avvocato straniero nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti, promanando dal COA, è impugnabile davanti al CNF.

    Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Porreca), SS.UU., ordinanza n. 6794 del 14 marzo 2025

  • ALBO – CANCELLAZIONE Avvocato stabilito – Iscrizione nella sezione ordinaria dell’albo ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 96 del 2001 – Mancanza del titolo abilitativo prescritto dall’ordinamento dello Stato membro d’origine – Cancellazione da parte del C.O.A. italiano – Necessità – Conformità alla Direttiva 98/5/CE – Sussistenza.

    Nel caso in cui – dopo che l’avvocato “stabilito”, all’esito del prescritto esercizio triennale della professione in Italia, abbia ottenuto l’iscrizione nella sezione ordinaria dell’albo – risulti la carenza di un requisito necessario per il conseguimento del titolo abilitativo nello Stato membro d’origine, il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è tenuto a disporre la cancellazione della suddetta iscrizione, conformemente all’art. 7, comma 5, della Direttiva 98/5/CE, secondo cui “la revoca temporanea o definitiva dell’abilitazione all’esercizio della professione disposta dall’autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l’avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante”.

    Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Porreca), SS.UU., ordinanza n. 6794 del 14 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16255 del 8 giugno 2023.