Il richiamo verbale pronunciato dopo la fase istruttoria preliminare ovvero quando il procedimento disciplinare sia stato assegnato alla sezione CDD presuppone la notifica del capo di incolpazione e la citazione per l’udienza dibattimentale, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa dell’iscritto, che solo in tal modo avrebbe potuto ricevere l’enunciazione dettagliata dei fatti addebitati e l’indicazione puntuale delle norme violate, così da poter depositare memorie difensive e chiedere di essere sentita dal consigliere istruttore, non essendo all’uopo sufficiente la mera e sola comunicazione dell’esposto disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 303 del 24 ottobre 2025