In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
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La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica.
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Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem
La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018. -
Concorso (materiale) di violazioni deontologiche commesse con più azioni od omissioni: inapplicabile l’istituto della continuazione
Nel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico, non trova applicazione in via analogica la disciplina sulla “continuazione” prevista dall’art. 81 c.p. (che si riferisce agli illeciti penali) e dall’art. 8, co. 2, L. n. 689/1981 (che si riferisce alle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 203 del 30 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza n. 161 del 7 dicembre 2019., nonché in sede di Legittimità Corte di Cassazione (pres. Di Amato, rel. Bianchini), SS.UU, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016. -
Il rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale del difensore
Perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo. Conclusivamente, l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
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Praticanti avvocati: la scadenza dell’abilitazione al patrocinio sostitutivo
Il praticante può continuare a svolgere il tirocinio una volta decorsi i diciotto mesi dall’iscrizione nel Registro, la quale può tuttavia durare al massimo cinque anni ove permangano tutti i requisiti previsti dall’articolo 41, comma 12, legge 31 dicembre 2012, n. 247 per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 9 Decreto 17 marzo 2016, n. 70.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 58 del 17 giugno 2020
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione, Sez. II (pres. Bianchini, rel. Federico), ordinanza n. 30057 del 14 dicembre 2017, secondo cui “alla scadenza del termine previsto dalla Legge per il patrocinio (5 anni ex art. 41 L. n. 247/2012, già 6 anni ex art. 8 RDL n. 1578/1933), il praticante avvocato perde l’abilitazione stessa a prescindere dalla sua formale cancellazione dall’omonimo registro speciale, con conseguente invalidità degli atti processuali eventualmente compiuti oltre detto termine, cioè in difetto delle condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio”.
Sul diritto, invece, del praticante di mantenere l’iscrizione nel registro praticanti avvocati semplici pur dopo la cancellazione dal registro speciale dei praticanti abilitati fin quando non superi l’esame di abilitazione, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 3 agosto 2017, n. 107. -
Il rigetto della domanda di iscrizione all’albo o al registro praticanti presuppone l’audizione dell’interessato
Il rigetto della domanda di iscrizione all’albo (ivi compresi i relativi elenchi speciali ed il registro praticanti) non può essere pronunciato se non dopo aver sentito l’interessato, quand’anche non ne abbia fatto richiesta (cfr. art. 17, comma 12, L. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo, cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito. Il predetto obbligo di audizione è soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 58 del 17 giugno 2020
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75. -
Alla richiesta di iscrizione all’albo o al registro praticanti non si applica il silenzio assenso
Il comma 7 dell’art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all’albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Conseguentemente, non trova applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 L. n. 241/1990, giacché la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 58 del 17 giugno 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 190, secondo cui, alla luce della congegnata procedura, il COA ha una vera e propria facoltà di non pronunciarsi sulla domanda di iscrizione, escluso quindi il risarcimento di un eventuale preteso danno, stante appunto la liceità del silenzio stesso. -
L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 59 del 18 giugno 2020
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All’avvocato sospeso è inibita anche l’attività professionale stragiudiziale
Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza legale stragiudiziale ex art. 2 co. 6 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’avvocato sospeso disciplinarmente aveva inviato una lettera di diffida e messa in mora).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 57 del 17 giugno 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132.