Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinar, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale: nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
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Iscrizione all’albo e domicilio professionale
Tra i requisiti per l’iscrizione all’albo, vi è quello di “avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine” (art. 17, comma 1, lett. c, L. 247/12), che “di regola” corrisponde con il luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente (art 7, comma 1, L. 247/12). Qualora il professionista cambi il proprio domicilio professionale, senza comunicarlo tempestivamente al proprio COA, può prospettarsi: 1) l’apertura di un procedimento di verifica dei requisiti di cancellazione, nel corso del quale l’interessato potrà esercitare i propri diritti partecipativi, fornendo chiarimenti, senza che la cancellazione possa essere automatica; 2) l’apertura di un procedimento disciplinare, in ragione del rilievo deontologico della condotta, per mancanza di collaborazione con le istituzioni forensi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 68 del 18 giugno 2020
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Il termine di tempestività del reclamo elettorale riguarda il suo deposito e non la successiva notifica
Il reclamo avverso i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.Lgt. n. 382/44, è ammissibile una volta che sia stato tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all’organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contradditorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, i quali – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 68 del 18 giugno 2020
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Reclamo avverso elezioni rinnovo consiglio dell’ordine – Rinuncia successiva al reclamo – Cessazione della materia del contendere.
La rinuncia al reclamo proposto avverso le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine determina la declaratoria di non luogo a provvedere per cessata materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 67 del 18 giugno 2020
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Il divieto del terzo mandato non opera nel caso di elezione in COA diverso (sebbene accorpante)
Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) si riferisce ad un medesimo Ordine circondariale, sicché non opera nel caso di elezione in diverso COA, quand’anche accorpante il precedente, soppresso in sede di revisione della geografia giudiziaria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 66 del 18 giugno 2020
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Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 65 del 18 giugno 2020
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La “nuova” sospensione cautelare
La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 65 del 18 giugno 2020
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La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF
Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 65 del 18 giugno 2020
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La vita privata del professionista può assumere rilievo deontologico, anche in sede cautelare
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 65 del 18 giugno 2020