Autore: admin

  • Durata della sospensione dall’esercizio professionale- Dalla sanzione va detratta la sospensione già sofferta in sede cautelare

    La durata della sospensione dall’esercizio della professione forense, già scontata, quando è direttamente collegata ai fatti oggetto di valutazione disciplinare, va computata in applicazione del principi generali del favor rei e del favor libertatis, unitamente all’assorbente principio di “fungibilità” della pena ex art. 657 c.p.p.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019

  • Legittimo impedimento

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (nella specie l’incolpato, che aveva nominato un proprio difensore, ha fatto pervenire mero certificato indicante uno stato febbrile ma non anche l’assoluta impossibilità a comparire, mentre il difensore è risultato assente senza alcuna giustificazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 29 del 22 luglio 2020

  • Il COA di Roma formula quesito in merito al presunto contrasto tra la sentenza n. 202/2018 del Consiglio nazionale forense e il parere n. 103/2016.

    Ai fini di rispondere al quesito, è sufficiente sottolineare la differenza tra le due fattispecie oggetto della sentenza e, per converso, del parere.
    Da un lato, infatti, il parere attiene alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale avvocati stabiliti il dipendente pubblico che dichiari, in sede di domanda di iscrizione nella sezione speciale, di agire di intesa con un avvocato iscritto nell’elenco speciale. In tal caso, l’iscrizione nella sezione speciale avvocati stabiliti è ammessa, con la precisazione che – agendo di intesa con un avvocato iscritto nell’elenco speciale – l’avvocato stabilito potrà esercitare nei medesimi limiti per questo previsti.
    D’altro canto, la sentenza attiene al diverso caso di chi che chieda di essere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati di enti pubblici pur essendo soltanto avvocato stabilito e non avvocato pleno iure. In questo caso, correttamente, si è ritenuta l’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco speciale, facendo a ciò difetto il possesso del titolo di avvocato, che ne è presupposto.
    Non si ravvisa pertanto alcun contrasto tra la sentenza e il parere richiamati nel quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 13 del 3 febbraio 2021

  • Prescrizione del reato – Autonoma valutazione in sede disciplinare

    La prescrizione del reato pronunciata in sede penale non è ostativa alla valutazione in sede disciplinare delle violazioni deontologiche

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Giannico), decisione n. 1 del 9 gennaio 2020

  • Ammissione della propria responsabilità – Rilevanza nella valutazione del comportamento dell’incolpato anche ai fini della pena da irrogare

    L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato è una circostanza che va tenuta presente nella valutazione del suo complessivo comportamento, in quanto rivelatrice di un ravvedimento che rientra negli scopi della sanzione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019

  • Eccessivo lasso di tempo tra il fatto e la sanzione – Rilevanza ai fini della sanzione da irrogare

    Un lasso di tempo eccessivamente lungo tra la commissione della violazione e la sanzione depriva quest’ultima della sua efficacia sia ai fini del ravvedimento che della tutela degli interessi delle parti offese, ragione per la quale anche di questa circostanza è opportuno tenere conto nella determinazione della sanzione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019

  • Autonoma valutazione in sede disciplinare del comportamento dell’avvocato condannato in sede penale – Rilevanza del giudicato penale

    Il giudice disciplinare valuta autonomamente il comportamento complessivo dell’avvocato condannato in sede penale, in base alle risultanze probatorie disponibili, laddove la sentenza penale definitiva di condanna riveste efficacia limitatamente alla sussistenza dei fatti, alla commissione da parte dell’imputato e alla loro illiceità penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 16 del 4 dicembre 2019

  • Periodo di espiazione della sospensione disciplinare – Principi sottesi

    La presofferta sospensione cautelare va computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare in applicazione dei principi generali del favor rei e del favor libertatis in uno con l’assorbente principio di “fungibilità” della pena.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 16 del 4 dicembre 2019

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 162 del 07 Dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 147 del 06 Dicembre 2019.

  • Principio di acquisizione della prova – Applicabilità nel procedimento disciplinare – Sentenza penale di condanna di primo grado e decreto di applicazione di misure di prevenzione – Utilizzabilità ai fini della decisione disciplinare

    In ragione dell’operatività, nel procedimento disciplinare, del principio di acquisizione della prova, il Giudice della deontologia può, con valutazione autonoma ed ai fini della formazione del proprio convincimento, utilizzare gli elementi probatori, legittimamente acquisiti al fascicolo disciplinare, formati in un procedimento diverso o anche tra diverse parti, non essendo necessaria la loro replicazione o conferma in sede di procedimento disciplinare. (In applicazione di tale principio, il Giudice disciplinare ha posto a fondamento della propria decisione la sentenza penale di condanna di primo grado ed il decreto di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ambedue pronunciati ai danni dell’incolpato per gli stessi fatti per cui era procedimento disciplinare, regolarmente acquisiti agli atti del relativo fascicolo).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 15 del 2 dicembre 2019

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 155 del 05 Agosto 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020.

  • Ammissione della responsabilità – Rilevanza nella valutazione del comportamento dell’incolpato anche ai fini della pena da irrogare

    L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato è una circostanza che va tenuta presente nella valutazione del suo complessivo comportamento, in quanto rivelatrice di un ravvedimento che rientra negli scopi della sanzione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 20 del 16 dicembre 2019