Autore: admin

  • Uso di titolo inesistente

    Il Praticante che accetta incarichi professionali quale Avvocato, rilasciando in tale qualità anche fatture relative ai compensi ricevuti, risponde dell’illecito disciplinare consistente nell’uso del titolo di Avvocato non conseguito, anche se gli atti giudiziari da lui predisposti non sono stati prodotti in sede giudiziaria.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 8 del 5 febbraio 2020

  • Esercizio abusivo della professione – Violazione dei doveri di lealtà e correttezza nei rapporti con i colleghi

    L’Avvocato che, sospeso dall’esercizio della professione, si costituisce in giudizio associando nella difesa altro Avvocato al quale tace il suo status di sospeso, oltre a rendersi responsabile di esercizio abusivo della professione, viola i doveri di lealtà e correttezza nei rapporti con i Colleghi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Sessa), decisione n. 7 del 30 gennaio 2020

  • I presupposti della “nuova” sospensione cautelare

    A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Magnano Di San Lio), sentenza n. 185 del 9 ottobre 2020

    (*)NOTA:
    a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
    b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
    c) una misura di sicurezza detentiva;
    d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
    e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

  • Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori

    In tema di applicazione della misura cautelare, la prova dello strepitus fori deve aver luogo non necessariamente per via documentale, facendola semplicisticamente coincidere con la diffusione delle notizie giornalistiche o con il numero delle pubblicazioni ma, in assenza di altri elementi concludenti, neppure può ricavarsi in via meramente presuntiva, ritenendo di per sè sufficiente la semplice pronuncia di un provvedimento giudiziale. In particolare, il richiamato presupposto va valutato sia nell’ambito professionale che in quello dell’opinione pubblica: il primo è dotato di recettori adeguati e consapevoli idonei a valutare la rilevanza e la gravità dell’accaduto mentre la seconda si forma sulla base “delle notizie e delle voci” che si diffondono, necessariamente, quasi in misura proporzionale alle dimensioni dell’indagine, al numero, al ruolo ed all’importanza delle persone coinvolte.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Magnano Di San Lio), sentenza n. 185 del 9 ottobre 2020

  • Nuova sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori

    Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Magnano Di San Lio), sentenza n. 185 del 9 ottobre 2020

  • L’illecito disciplinare per omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti non è scriminato dall’eventuale successiva regolarizzazione fiscale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → (già art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale adempimento tardivo, non preso in considerazione dal codice deontologico, quand’anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. “ravvedimento operoso”, che può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Maggio), sentenza n. 186 del 9 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 16 del 23 aprile 2019.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Maggio), sentenza n. 186 del 9 ottobre 2020

  • La violazione del dovere di verità ha rilievo deontologico anche quando non influisce sul convincimento del Giudice

    La violazione di cui all’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (già art. 14 cod. prev.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) sussiste anche allorché l’allegazione della circostanza inveritiera non abbia avuto rilievo nello svolgimento del processo o non abbia influito sulla decisione del Giudice.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020

  • Sul dovere di verità dell’avvocato

    Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →). Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ottenere l’accoglimento di una propria istanza (nella specie, l’esenzione dal termine di cui all’art. 482 c.p.c.), attribuisca a controparte comportamenti di rilievo penale pur nella consapevolezza dell’intervenuto proscioglimento, seppur con sentenza non ancora passata in giudicato e comunque taciuta al proprio giudice.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, solo se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio (Nel caso di specie, la norma previgente -priva di una specifica sanzione- è stata in concreto ritenuta più favorevole della attuale, che per la medesima fattispecie invece prevede, anche nel suo minimo, la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020