Il professionista che, sospeso disciplinarmente, non comunichi tempestivamente ai suoi clienti l’interruzione dei procedimenti in corso e la sua sopravvenuta incapacità alla difesa, a causa della predetta sanzione disciplinare, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità, correttezza e informazione a cui ciascun professionista è tenuto, a nulla rilevando l’eventualità che i clienti avessero comunque potuto salvaguardare i propri diritti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190.