Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.
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Dovere di verità – Rapporti con i testimoni e con le persone informate – Investigazioni difensive – Deposizioni compiacenti
L’Avvocato che, per supportare la tesi difensiva sostenuta nell’interesse del cliente ed al fine di assicurargli l’impunità, predispone materiale probatorio fasullo, non verbalizza fedelmente le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e predispone le risposte che i dichiaranti devono fornire viola i doveri di verità ed il divieto di intrattenersi con persone informate sui fatti con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della Professione Forense).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Palma), decisione n. 43 del 22 ottobre 2020
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Natura officiosa dell’azione disciplinare – Rinuncia all’esposto – Irrilevanza sulla prosecuzione del procedimento disciplinare
L’azione disciplinare, in quanto mirante alla salvaguardia dell’immagine della classe forense, è proseguibile d’ufficio, ragion per cui la rinuncia all’esposto non determina l’estinzione o l’archiviazione del procedimento disciplinare.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020
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Obbligo di comunicare l’interruzione delle trattative al collega di controparte – Presupposti
Ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 46 comma 7 CDF è necessario che tra i Professionisti siano intercorse effettive trattative stragiudiziali, tali non potendosi ritenere la partecipazione ad un incontro interlocutorio tra i rispettivi assistiti ed uno scambio di mail ribadenti le distanti posizioni delle parti (In applicazione del principio di cui in massima è stato disposto il proscioglimento dell’incolpata la quale, dopo aver assistito la cliente separanda in un incontro interlocutorio con la controparte e con il suo legale e dopo uno scambio di mail con il Collega avversario, aveva provveduto a depositare il ricorso per la separazione giudiziale senza preavvertirlo).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020
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Rinuncia all’esposto – Utilizzabilità delle dichiarazioni ivi contenute ai fini dell’esclusione della responsabilità deontologica
Le dichiarazioni contenute nella rinuncia all’esposto sono utilizzabili e valutabili ai fini dell’esclusione della responsabilità deontologica dell’Avvocato.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020
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Condanna penale pronunciata a seguito di giudizio dibattimentale e sospensione cautelare in sede disciplinare: il potenziale diffusivo della notizia derivante dalla natura pubblica dell’udienza
In tema di sospensione cautelare, a differenza delle misure cautelari limitative della libertà personale assunte a seguito di indagini per loro natura coperte da segreto e caratterizzate dalla presenza di gravi indizi di colpevolezza sovente disvelate all’esterno da notizie di stampa o diffuse sui media, nel caso di condanna penale pronunciata a seguito di giudizio dibattimentale la pubblicità della udienza evidenzia un potenziale diffusivo della notizia, con significative ricadute ai danni del decoro e della dignità dell’Avvocatura e conseguente imprescindibile necessità di tutela della collettività che l’istituto della sospensione cautelare è appunto destinato a garantire (Nella specie, l’incolpato aveva riportato una condanna, all’esito dell’udienza dibattimentale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di € 3.000 di multa per gravi reati commessi nell’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 165 del 17 settembre 2020
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.
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La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
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Espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti difensivi
Si rende responsabile della violazione dell’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → l’Avvocato che, in uno scritto difensivo, addebiti al Collega di controparte un comportamento processuale sleale e deontologicamente poco corretto nonché un contegno indecoroso e molto disonesto.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 37 del 13 ottobre 2020