La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento (nella specie dichiarato improcedibile), non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 28 luglio 2016, n. 261