In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del Consiglio territoriale di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.
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L’attività dello Studio legale presso la sede di un’agenzia d’affari
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato (Nel caso di specie, il professionista aveva i medesimi recapiti di una agenzia d’affari, con cui condivideva altresì la carta intestata, ingenerando confusione nei terzi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 102 del 13 luglio 2020
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La revoca in autotutela del provvedimento impugnato
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (nella specie, rigetto della richiesta di dispensa dalla prova attitudinale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 96/2001) comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 99 del 13 luglio 2020
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La funzione disciplinare degli Ordini circondariali forensi dopo la riforma dell’ordinamento professionale e prima dell’insediamento dei CDD
La disciplina relativa all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini circondariali forensi ha trovato applicazione – ai sensi dell’art. 65, comma 1, della l. n. 247/12 – sino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari ai sensi dell’art. 50 della stessa legge n. 247/2012, non essendovi stata abrogazione da parte dell’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/2012 (Nel caso di specie, l’udienza dibattimentale conclusiva si era tenuta prima dell’entrata in vigore della riforma e la decisione disciplinare era stata depositata dopo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della decisione stessa per asserita incompetenza funzionale del Consiglio dell’Ordine).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 90 del 7 luglio 2020
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La giurisdizione generalizzata del CNF comprende anche le impugnazioni delle elezioni dei componenti dei CDD
Ai sensi degli artt. 36 e 47 L. n. 247/2012, ed in ossequio ai precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e interessi ex artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., spetta al Consiglio Nazionale Forense la giurisdizione generalizzata non solo in materia disciplinare e di tenuta albi, elenchi e registri nonché di certificazioni, ma anche in quella elettorale di COA e CDD.
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La sentenza di riabilitazione non è di per sè sufficiente alla reiscrizione all’albo del professionista radiato
La riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense (Nel caso di specie, il professionista aveva chiesto di essere reiscritto all’albo forense, dal quale era stato radiato alcuni anni prima).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020
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Radiazione a vita per l’avvocato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa
La condanna definitiva del professionista per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si pone in assoluta antinomia con la permanenza nell’albo forense (dal quale deve appunto essere radiato), nonché con l’eventuale sua reiscrizione ex art. 62 co. 10 L. n. 247/2012, giacché ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile ex art. 17 L. n. 247/2012 cit. (già “specchiatissima ed illibata” ex art. 17 RDL n. 1578/1933), l’illecito commesso appare del tutto incompatibile con la delicata funzione di cooperazione all’esercizio della giurisdizione propria dell’attività del difensore e non pare emendabile dal mero trascorrere del tempo, neppure in presenza di comportamenti successivi asseritamente corretti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020
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Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa
Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24. -
Avvocati stabiliti e dispensa dalla prova attitudinale: il rigetto dell’istanza non preclude la riproposizione della domanda
In tema di avvocati stabiliti, è compito del COA territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato. Tuttavia, il rigetto dell’istanza per insufficienza probatoria non preclude la riproposizione della domanda stessa, opportunamente integrata con la documentazione necessaria a comprovarne la fondatezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 91 del 7 luglio 2020
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza n. 92 del 7 luglio 2020