Autore: admin

  • Il divieto di trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente

    L’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui ex art. 30 cdf si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l’illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

  • L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte

    L’avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi in genere e della controparte giacchè il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, così come i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, rappresentando essi le necessarie premesse per l’agire degli avvocati e mirano a tutelare l’affidamento che la colletività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. Vìola quindi in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità il professionista che abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. Di Brigida, rel. Di Brigida), decisione n. 2 del 12 gennaio 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

    Non può essere accolta l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. qualora l’incolpato non abbia compiutamente dimostrato che il procedimento disciplinare riguarda gli stessi, identici fatti oggetto del procedimento penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

  • Sospensione disciplinare inflitta per un periodo inferiore a due mesi

    Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, inferiore al minimo edittale (ex art. 52 L. n. 247/2012 e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Savi, rel. Corona), sentenza n. 76 del 24 giugno 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Gazzara), sentenza del 17 settembre 1999, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Danovi), sentenza del 20 gennaio 1997, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. D’Arle), sentenza del 20 marzo 1995, n. 35. In senso parzialmente difforme, l’isolata Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Testa), sentenza del 17 settembre 2003, n. 259.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio. All’esito di tale valutazione, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Masi), sentenza n. 77 del 24 giugno 2020