Rientra nella discrezionalità del Giudice disciplinare disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 17 ottobre 2019