Autore: admin

  • L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale non ne impedisce la sindacabilità in sede disciplinare

    L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale non impedisce la sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso, sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità in relazione all’attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l’avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione (Nel caso di specie, nell’anno 2010 l’avvocato aveva fatto sottoscrivere al cliente un patto di quota lite, determinata in 1/3 dell’importo liquidato dall’assicurazione quale risarcimento del danno causato dalla morte del congiunto, importo che risultava tre volte superiore al compenso massimo determinato secondo le tariffe professionali vigenti, ciò pure considerando tutti gli eventuali aumenti ivi previsti).

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 2021
    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza n. 153 del 3 agosto 2020. Per converso, la rilevanza deontologica del compenso sproporzionato non comporterebbe una nullità civilistica del relativo patto, ma una eventuale riconduzione ad equità dello stesso (Corte di Cassazione, Sez. III Civ., sentenza n. 17726 del 6 luglio 2018) ovvero una sua inefficacia ai sensi degli artt. 33-34 Codice Consumo (Corte di Cassazione, Sez. II Civ., ordinanza n. 30837 del 26 novembre 2019).

  • Il termine per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale, previsto dall’art. 297, primo comma, cod. proc. civ., decorre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio territoriale della definizione del processo penale, al quale l’organo titolare dell’azione disciplinare è estraneo e dunque dall’acquisizione, da parte del Consiglio, della copia integrale della sentenza, recante l’attestazione della relativa irrevocabilità. Spetta all’incolpato, il quale eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, allegare e provare gli elementi di fatto che consentano di stabilire quando il Consiglio territoriale ha avuto conoscenza della definizione del processo penale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita estinzione del procedimento disciplinare per avere il Consiglio Distrettuale di Disciplina riassunto il procedimento stesso oltre il termine di tre mesi, previsto dall’art. 297 cod. proc civ., dalla pubblicazione della sentenza definitiva, emessa in sede penale. In applicazione del principi di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’eccezione).

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 11419 del 30 aprile 2021

  • Comportamenti o espressioni sconvenienti nei confronti del giudice

    La violazione dell’art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, al fine di provocarne l’astensione per asseriti pregressi incrinati rapporti, l’avvocato tacciava il giudice di scorrettezza ed incompetenza, abbandonando l’aula d’udienza e rifiutando di stringergli la mano. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (artt. 52 e 53 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • Illecito disciplinare: la coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti

    In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • L’impedimento a comparire all’udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona formula quesito in merito al computo dei due anni consecutivi all’attività per l’iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato. In particolare, viene chiesto se possono essere computati periodo antecedenti a quello in cui viene presentata l’iscrizione nelle liste.

    Come già espresso nel parere del 24 maggio 2017, n. 40, la risposta al quesito è affermativa, non ostando alla cumulabilità dei periodi né il dato normativo (art. 81 del D.P.R. n. 115/02) né apprezzabili esigenze di carattere sistematico o afferenti alla protezione degli interessi coinvolti. A tale approdo si giunge in considerazione della circostanza che il riferimento al requisito della continuatività, ove richiesto, è espressamente previsto. A ciò si aggiunga che l’orientamento anzidetto trova conferma, dal punto di vista generale, anche nel parere di questo Consiglio n. 48 del 20 ottobre 2019 ove, in caso di cancellazione volontaria e successiva reiscrizione nell’albo, è stata affermata la cumulabilità dei relativi periodi ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 81 co. 4 D.P.R. 115/2002 in materia di “Rinnovo elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”.

    Il comma 4 dell’art. 81 del D.P.R. 115/2002, in merito all’elenco recante i nominativi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, prevede che “L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia”.
    L’interpretazione semantica e sistematica della su-riportata previsione conduce a ritenere che il termine “rinnovato” debba intendersi, ragionevolmente, come “aggiornato” nel senso che l’elenco, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve essere aggiornato con l’inserimento delle (nuove) istanze pervenute entro tale termine. Si segnala, altresì, che è opportuno che l’inserimento nell’elenco avvenga senza indugio, ogni qualvolta all’Ordine pervenga una domanda che rispetti i requisiti di cui al DPR 115/2002, seppur la norma indichi quale termine il 31 gennaio di ogni anno. Detto termine, difatti, si reputa che debba essere considerato quale termine – ultimo e finale – ordinatorio entro cui aggiornare l’elenco ma non quello per inserire le istanze, medio tempore, pervenute.
    Fermo restando l’iscritto in possesso dei requisiti debba essere inserito nell’elenco anche prima del rinnovo obbligatorio. Diversamente argomentando si verrebbe a determinare un pregiudizio per coloro che, ad esempio, abbiano maturato il requisito di anzianità di iscrizione all’albo, immediatamente dopo il rinnovo dell’elenco e che sarebbero costretti, pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, ad attendere un tempo anche significativo per l’inserimento nell’elenco.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 19 marzo 2021