Rientra nella discrezionalità del Consiglio territoriale disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 14 maggio 2018, n. 44