E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Orlando), sentenza n. 133 del 28 ottobre 2019