Autore: admin

  • Il COA di Grosseto chiede di sapere se lo stage effettuato ai sensi dell’art. 73 l. 69/2013 può essere valutato ai fini della pratica forense anche se svolto prima della iscrizione nel registro dei praticanti e in foro diverso da quello dove il praticante verrà iscritto.

    L’articolo 73, comma 10, prevede che il tirocinio presso l’ufficio giudiziario possa – e non già debba – essere svolto contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione forense. In linea con tale previsione, già il parere n. 9/2018 aveva ritenuto che “b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell’art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno), e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio”.
    Ne consegue che l’iscrizione nel Registro dei praticanti può avvenire successivamente allo svolgimento dello stage con esito positivo e che possa esserne poi richiesta la convalida ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio per l’accesso alla professione forense.
    In caso di non contestualità tra svolgimento dello stage e svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense resta irrilevante, ovviamente, il luogo in cui il tirocinio presso l’ufficio giudiziario sia stato svolto.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 20 aprile 2022

  • Il COA di Roma chiede di sapere se possa disporsi dispensa dalla prova attitudinale – con conseguente integrazione nell’Albo ordinario – per l’avvocato stabilito proveniente dal Regno Unito, che abbia compiuto il triennio di stabilimento prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Qualora l’avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, egli ha maturato il diritto all’integrazione ai sensi del d. lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. periodo di transizione: un tanto si desume dagli articoli 27 e 28 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea (2019/C 384 I/01, Gazzetta Uff. C 384 I dell’UE).
    In particolare, l’articolo 27 del citato Accordo prevede che: “Il riconoscimento, prima della fine del periodo di transizione, delle qualifiche professionali quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dei cittadini dell’Unione o dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari da parte dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro continua a produrre effetti nel rispettivo Stato, incluso il diritto di esercitare la propria professione alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti […] b) articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per l’accesso alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro”. Il successivo articolo 28 prevede che l’articolo 10, parr. 1, 3 e 4 della Direttiva 98/5/CE continuino ad applicarsi alle “domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate prima della fine del periodo di transizione da cittadini dell’Unione o da cittadini del Regno Unito e alle decisioni relative tali domande”.
    Quanto alla nozione di “riconoscimento delle qualifiche professionali” e alla disciplina ad esso applicabile, l’articolo 27 dell’Accordo richiama l’articolo 10, commi 1 e 3 della Direttiva 98/5: tali disposizioni riguardano l’assimilazione all’avvocato dello Stato membro ospitante, e in particolare l’integrazione mediante dispensa dalla prova attitudinale (comma 1). Ad essi l’articolo 28 aggiunge il par. 4, a mente del quale “L’autorità competente dello Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l’avvocato al beneficio delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l’ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura”. Quanto al periodo di transizione, si osserva che esso – ai sensi dell’articolo 126 del medesimo accordo – ha avuto termine in data 31 dicembre 2020 e non è stato prorogato. Da tutto quanto premesso consegue che l’integrazione può essere disposta ove la domanda di dispensa sia stata presentata prima della fine del periodo di transizione, e cioè entro il 31 dicembre 2020.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 20 aprile 2022

  • Anche la richiesta di un rinvio dell’udienza può costituire esercizio abusivo della professione forense

    Il delitto di esercizio abusivo della professione legale ha natura istantanea, giacché si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, come ad esempio la partecipazione ad un’udienza al solo fine di chiedere un rinvio della stessa, giacché l’illecito non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Fidelbo, rel. De Amicis), VI Sez. Pen., sentenza n. 20233 del 6 aprile 2018.
    Sulla rilevanza della fattispecie anche nel caso di attività professionale forense in ambito stragiudiziale, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37.

  • Il termine per il deposito delle decisione disciplinare è ordinatorio

    Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022

  • L’avvocato non deve agevolare l’esercizio abusivo della professione da parte di terzi

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o comunque consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, il professionista aveva delegato un praticante semplice a sostituirlo in un’udienza di divorzio giudiziale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 197.

  • Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito)

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022

  • Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

    Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022

  • Il COA di Campobasso formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 7 della legge n. 53/1994, in materia di autorizzazione alle notificazioni in proprio. In particolare, chiede di sapere se le cause ostative ivi previste – e cioè l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti e l’irrogazione di sanzioni interdittive – debbano essere interpretati come cumulativi ovvero alternativi.

    La risposta è resa nei termini seguenti. I requisiti vanno intesi, con ogni evidenza, come alternativi. Pertanto, sia la pendenza di procedimenti disciplinari che l’aver riportato sanzioni interdittive ostano – alternativamente – all’autorizzazione in parola.
    Si conferma, sul punto, il parere n. 16 del 2020, che si riporta integralmente per maggiore comodità:

    Il COA di Venezia formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 7, comma 1 della legge n. 53/1994, a mente del quale “l’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge”. In particolare, il COA di Venezia chiede di sapere: a) se debba procedersi alla revoca anche in caso di irrogazione di sanzione disciplinare interdittiva (sospensione) non definitiva; b) se, in caso di revoca dell’autorizzazione, la stessa debba essere temporalmente parametrata sulla durata della sospensione o debba essere disposta in via definitiva.
    Al primo quesito non può che rispondersi richiamando il tenore letterale della norma, la quale circoscrive le ipotesi di revoca all’irrogazione di sanzioni disciplinari ovvero – in assenza delle medesime – alla sussistenza di motivate ragioni di opportunità che ostino alla prosecuzione delle attività di notifiche in proprio. Si ritiene che l’irrogazione di sanzione interdittiva, a prescindere dalla sua esecutività, renda necessaria la revoca dell’autorizzazione: diversamente, si finirebbe paradossalmente per mantenere un’autorizzazione, in carenza di uno dei requisiti previsti per la sua adozione (e cioè l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti).
    Quanto al secondo quesito, la norma è chiara nel parlare di revoca dell’autorizzazione e non già di una sua sospensione: pertanto, deve essere esclusa qualunque ipotesi di delimitazione temporale fermo restando che, una volta scontata la sanzione, l’avvocato potrà chiedere nuovamente di essere autorizzato alle notifiche in proprio.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 20 aprile 2022

  • Il COA di Modena chiede di sapere se l’assunzione a tempo determinato presso l’Ufficio del processo comporti il divieto di esercizio della professione forense sull’intero territorio nazionale e se, in caso, di risposta affermativa, possa procedersi alla sospensione dell’iscritto.

    Al quesito ha fornito risposta l’articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 17/2022 che – a sua volta – ha modificato l’articolo 11 del decreto legge n. 80/2021, disponendo che l’assunzione “configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 20 aprile 2022

  • Il COA di Campobasso chiede di sapere se l’avvocato sospeso volontariamente ex art. 20 della legge n. 247/12 possa richiedere al COA parere di congruità su parcella relativa a prestazione rese antecedentemente alla sospensione.

    La risposta va resa in termini positivi. Il parere di congruità, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, può essere richiesto dall’iscritto in caso di controversia con il cliente. La richiesta si lega dunque alla prestazione resa, in relazione alla quale sia sorto conflitto con il cliente: conflitto che, evidentemente, può sorgere anche successivamente alla sospensione volontaria dell’avvocato, che produce effetto dal momento in cui l’istanza di sospensione viene accolta dal COA.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 20 aprile 2022