Autore: admin

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    In tema di contenzioso elettorale cfr. l’art. 28 co. 12 L. n. 247/2012, e, per il regime previgente, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 gennaio 2009, n. 2, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 luglio 2002, n. 112

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF avverso la delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati era stato proposto da avvocato non Cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021

  • Ricorso al CNF proposto a mezzo avvocato non cassazionista: la sanatoria e/o ratifica della procura speciale ex art. 182 cpc non consente il rilascio di nuova procura a favore di nuovo difensore cassazionista

    L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, l’applicazione dell’art. 182, co. 2, c.p.c. presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio e non anche la nomina ex novo di nuovo difensore abilitato (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    Sull’inapplicabilità, per le medesime ragioni, dell’art. 182 cpc anche al caso del ricorso proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

  • Procedimento disciplinare: è tardiva l’istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione

    Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (Nel caso di specie, l’incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma finanche dopo la delibazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’istanza, peraltro infondata nel merito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 193 del 5 novembre 2021
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 192 del 5 novembre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021.

  • Procedimento disciplinare: è tardiva l’istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione

    Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (Nel caso di specie, l’incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma finanche dopo la delibazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’istanza, peraltro infondata nel merito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 192 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021

  • Illecito assumere l’incarico di proporre un ricorso per cassazione senza essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti l’incarico di proporre ricorso per cassazione sebbene non iscritto nell’elenco speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando in contrario l’espressa riserva, rivolta al cliente, di usufruire della collaborazione formale di un collega munito del titolo di avvocato cassazionista (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Greco), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    In arg. cfr pure cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226, 10, secondo cui “Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. “comparsista”), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un’attività defensionale vera e propria, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell’avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l’iscrizione all’albo speciale”.

  • Procedimento disciplinare: il termine per il deposito della decisione è ordinatorio

    Il termine per il deposito della deliberazione, stabilito dall’art. 26 Reg. CNF n. 2/2014, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Greco), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021

  • PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO – ATTRIBUZIONE DI TITOLO INESISTENTE – DIVIETO DI USO DI ABBREVIAZIONI EQUIVOCHE – VIOLAZIONE NORME DEONTOLOGICHE – SUSSISTENZA

    Il praticante avvocato abilitato al patrocinio che utilizzi il titolo di avvocato, mediante l’abbreviazione “Avv.”, in luogo della sua effettiva qualifica professionale per esteso, ovvero “Praticante Avvocato”, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile, anche in ragione della tutela dell’affidamento che la collettività ripone nella figura del professionista.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Serafino), decisione n. 15 del 27 gennaio 2021

  • OMESSA FATTURAZIONE DEI COMPENSI – ILLECITO DEONTOLOGICO DI CARATTERE ISTANTANEO

    L’omessa fatturazione dei compensi è un illecito di carattere istantaneo e la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dalla data dell’avvenuto pagamento.
    (In applicazione del principio di cui in massima è stata dichiarata, ai sensi dall’art. 51 RDL n. 1578/1933, l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare per l’omessa fatturazione di compensi, corrisposti il 16.11.2012 ed il 18.1.2013, segnalata con esposto acquisito agli atti del COA territoriale in data 28.5.2018).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 61 del 25 novembre 2020

  • VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA – INCONFIGURABILITA’

    L’Avvocato, nel proporre azioni risarcitorie, deve osservare il dovere di diligenza imposto dal CDF nella valutazione della veridicità dei fatti. Non viola il dovere di diligenza solo se, nonostante l’adozione di idonee cautele, non emergano elementi che possano ingenerare in lui il sospetto della falsità dei fatti posti a fondamento della domanda.
    (In applicazione del principio di cui in massima, l’incolpato, assolto in sede penale dalle imputazioni di cui agli artt. 640, 372 e 485 c.p. con la formula <<perché il fatto non costituisce reato>>, è stato prosciolto in ragione dell’assenza di circostanze di fatto idonee ad indurgli il sospetto della falsità dei sinistri stradali scaturigini di azioni risarcitorie proposte nell’interesse dei clienti).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 49 del 25 novembre 2020