Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione prolissa, generica e confusa

    Anche in tema di procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 366, co. 1 n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, e pertanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi l’atto così predisposto in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, co. 2, Cost. e 6 CEDU) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021

  • PRATICANTE AVVOCATO – VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2 CDF

    Il Praticante Avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, i quali sono posti a salvaguardia dell’ordinamento generale dello Stato, dell’affidamento della collettività e dell’immagine della classe forense.
    (In applicazione del principio di cui in massima, all’incolpato, condannato in sede penale alla pena di anni 7 di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla violazione delle norme in materia ambientale, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di due anni)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Napolitano), decisione n. 23 del 31 marzo 2021

  • OMESSO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

    L’Avvocato che ometta di sottoscrivere polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale viola il disposto di cui all’art. 16 comma 2 CDF.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021

  • LE FALSE RASSICURAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO

    L’Avvocato che fornisce alla parte assistita false informazioni sulle ragioni che hanno determinato l’esito infausto del giudizio per la proposizione del quale ha ricevuto mandato viola le norme di cui agli artt. 9 e 27 CDF.
    (Nel caso di specie l’Avvocato, ricevuto il mandato per la proposizione di ricorso al TAR per il riconoscimento nei confronti del datore di lavoro della causa di servizio, aveva falsamente rappresentato al cliente che il ricorso non era stato esaminato in quanto ritenuto dall’AG adita infondato, lasciando intendere in tal modo che nel procedimento amministrativo esistesse il cd. filtro, quando, in realtà, il ricorso era stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 71 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021

  • Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

    In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

  • Procedimento disciplinare: l’oggetto dell’impugnazione in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare, nel giudizio di Cassazione le censure devono riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD su questioni non censurate in sede di appello (Nel caso di specie, l’impugnazione aveva riguardato la revoca da parte del CDD di prove già ammesse. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in parte qua).

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 42090 del 31 dicembre 2021

  • Ricorso in Cassazione: i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    Pur essendole precluso un sindacato sulle valutazioni di merito del C.N.F., la Corte di Cassazione può senz’altro esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale, da condurre ovviamente nei limiti consentiti dall’attuale testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c., onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 42090 del 31 dicembre 2021

  • CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DELLA CONGRUITA’ DEI COMPENSI RICHIESTI DAL COLLEGA DOMICILIATARIO – PAGAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE – INCONFIGURABILITA’ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 43 CDF

    Non commette alcun illecito disciplinare l’avvocato che, esercitando il proprio diritto rispetto alle richieste di pagamento del domiciliatario, ritenute esose, introduce giudizio civile di opposizione a D.I. per, poi, provvedere al pagamento delle somme liquidate dal Giudice.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Giannico), decisione n. 35 del 7 ottobre 2020

  • ESPOSTO NON DOCUMENTATO – OMESSA ADESIONE DELL’ESPONENTE ALLA CONVOCAZIONE INNANZI IL CDD – PROSCIOGLIMENTO DELL’INCOLPATO – NECESSITA’

    Il generico addebito, nell’esposto nei confronti di un Avvocato, di condotte disciplinarmente rilevanti non accompagnato dalla prova dei fatti, comporta il proscioglimento del segnalato tanto più se l’esponente non compare dinanzi il CDD, benché convocato, per chiarire i fatti e documentarli.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 33 del 7 ottobre 2020