Autore: admin

  • NATURA ACCUSATORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – ONERE DEL CDD DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEGLI ILLECITI

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché la prova della violazione deontologica non si può ritenere sufficientemente raggiunta in mancanza di prove certe. In particolare, i riferimenti, da parte dell’esponente, a fatti e circostanze che potrebbero integrare altrettante violazioni disciplinari, anche se caratterizzati da rimandi specifici, ma tuttavia non corroborati da adeguata prova, deve indurre a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato che, pertanto, va prosciolto dagli addebiti, specie quando gli stessi sono stati esplicitamente contestati, in quanto, per l’irrogazione della sanzione disciplinare, non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza, ma alla Sezione giudicante di verificare la sussistenza degli illeciti.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 50 del 27 marzo 2022

  • ELEMENTI RILEVANTI NELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Nell’individuazione della sanzione, il Giudice disciplinare deve valutare, unitamente alle contestate condotte poste in essere dall’incolpato e alle modalità della loro esecuzione, anche quelle successive, ivi compresa quella connotata dal totale disinteresse verso il procedimento disciplinare. Invero, l’organo disciplinare ha l’obbligo, nell’applicazione della sanzione, di valutare il comportamento complessivo tenuto dall’incolpato sul piano generale e, in ipotesi di accertate responsabilità, di adottare una sanzione adeguata, che non potrà che essere unica, nell’ambito dello stesso procedimento o nell’ambito di procedimenti riuniti, nonostante la molteplicità delle condotte lesive poste in essere.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 22 del 27 febbraio 2022

  • IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE NON ESCLUDE LA VINCOLATIVITA’ DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    La norma di cui al comma 1 bis dell’art. 653 c.p.p., in quanto espressione del principio di immutabilità del fatto definitivamente acclarato nel giudizio penale, non consente, in sede disciplinare, una disapplicazione, anche parziale, della sentenza penale irrevocabile di condanna, la cui efficacia vincolante, sul piano dell’apprezzamento disciplinare della condotta dell’incolpato, permane anche all’esito del superamento della pregiudizialità penale, operato dalla L.P. in vigore, non rinvenendosi in tale superamento ragioni che possano far ritenere eliminata o affievolita l’efficacia vincolante del giudicato penale sul procedimento disciplinare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 22 del 27 febbraio 2022

  • SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI EX ART.444 CPP E GIUDIZIO DISCIPLINARE

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 cpp, al pari della sentenza penale di condanna, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell’incolpato. Al giudice disciplinare è rimessa esclusivamente la valutazione del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ricigliano), decisione n. 13 del 27 gennaio 2021

  • MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA COMPARSA CONCLUSIONALE – INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI INERENTI L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – SUSSISTENZA ILLECITO DISCIPLINARE ANCHE IN PRESENZA DI UN DANNO TRASCURABILE.

    Il professionista che omette di depositare la comparsa conclusionale e il fascicolo di parte in un giudizio da lui patrocinato si rende responsabile di inescusabile violazione degli interessi del proprio assistito, anche quando tale omissione abbia comportato al cliente un danno trascurabile, secondo le asserzioni dell’incolpato. (Nel caso di specie il difensore aveva omesso, in un giudizio di opposizione ad esecuzione forzata, di depositare il fascicolo di parte, precedentemente ritirato, e la comparsa conclusionale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ricigliano), decisione n. 12 del 27 gennaio 2021

  • TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice disciplinare deve tener conto della complessiva condotta dell’incolpato, in particolare della gravità dei relativi comportamenti prolungati nel tempo, della piena consapevolezza violativa di norme di rilevanza disciplinare, del relativo grado di intensità e della correlata grave lesione dell’immagine della professione, nonchè del discutibile inerte atteggiamento difensivo dell’incolpato, potendo tali comportamenti, nel loro complesso, essere valutati dal giudice disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 20 del 19 maggio 2020

  • Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

    La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 270 del 31 dicembre 2021
    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio, rel. Neri), sentenza n. 151 del 15 Ottobre 2012.
    Sul divieto di cancellazione amministrativa dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare quale corollario del principio di cui in massima, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021.

  • Le eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

    Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021.
    Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.
    Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di “trasferimento” dalla sezione speciale all’albo ordinario, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182.

  • Delibera di cancellazione dall’albo: gli effetti possono retroagire alla data di presentazione della relativa domanda

    Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Maggio), sentenza n. 267 del 31 dicembre 2021