Avverso “ogni decisione” del Consiglio distrettuale di disciplina (ivi compresi i provvedimenti di archiviazione e di richiamo) il Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto può proporre ricorso al CNF, a mezzo del proprio Presidente su delibera autorizzativa del Consiglio medesimo, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso (art. 58, co. 4, L. n. 247/2012).
Autore: admin
-
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
-
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
-
DOVERE DI DIFESA E DOVERE DI LEALTA’ E CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DEL COLLEGA
L’esercizio del dovere di difesa non giustifica la violazione del dovere di lealtà e correttezza nei confronti del Collega di controparte; invero, la corretta declinazione dell’esercizio difensivo implica, per sua stessa natura, il rispetto delle norme deontologiche, senza il quale non si potrebbe ritenere del tutto adempiuto il dovere di difesa.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione del 21 dicembre 2021
-
AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – GIUSTIFICATI MOTIVI DEL RIFIUTO DELL’INCARICO
Non è configurabile la violazione dell’art. 11 comma 4 CDF a carico dell’Avvocato, iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, che rifiuti l’incarico non ritenendosi competente alla trattazione della specifica materia. Parimenti non è configurabile la violazione dell’art. 11 comma 4 CDF a carico dell’Avvocato, iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, il quale, contattato telefonicamente e via mail da una potenziale cliente per la proposizione di azioni civili genericamente enunciate, non accetta l’incarico a causa della mancata adesione di costei all’invito a favorire presso lo studio per un colloquio preliminare. (In applicazione dei principi di cui in massima sono stati archiviati gli esposti presentati dallo stesso soggetto nei confronti di tutti gli iscritti nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da un Ordine territoriale)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Somma), decisione del 21 dicembre 2021
-
AMMISSIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’INCOLPATO – SANZIONE DISCIPLINARE – CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel giudizio sulla personalità dell’incolpato, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, assumono rilevanza l’ammissione di responsabilità da parte dell’incolpato e la circostanza che gli addebiti contestati siano stati commessi in gioventù e siano circoscritti a situazioni contingenti. (Nel caso di specie il professionista si era reso responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada in gioventù e circoscritte ad un particolare momento della sua vita)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 9 del 5 febbraio 2021
-
AVVOCATO STABILITO – ATTRIBUZIONE DI TITOLO INESISTENTE – OMESSA INDICAZIONE NEL MANDATO DELL’AVVOCATO ISCRITTO ALL’ALBO – VIOLAZIONE NORME DEONTOLOGICHE – SUSSISTENZA
L’Avvocato Stabilito che utilizzi il titolo di Avvocato in luogo di quello effettivo di Avvocato Stabilito e che promuova un’azione giudiziaria in virtù di mandato alle liti privo dell’indicazione di agire di intesa con un collega iscritto all’albo, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile in ragione della tutela dell’affidamento che il cliente e le istituzioni ripongono nella figura del professionista.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 8 del 5 febbraio 2021
-
UTILIZZO AI FINI PROCESSUALI DI UNA PROCURA ALLE LITI ALLORQUANDO IL MANDANTE E’ DECEDUTO – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITA’ E CORRETTEZZA
Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile l’Avvocato che deposita un’insinuazione al passivo fallimentare in forza di un mandato rilasciatogli dal cliente deceduto prima della predetta attività processuale.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 7 del 3 febbraio 2021
-
ATTIVITA’ DEL PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AI SENSI DEL R.D.L. N. 1578/1933– SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO – DISCIPLINA APPLICABILE
In applicazione del principio tempus regit actum, il praticante Avvocato abilitato prima dell’entrata in vigore della L.P., per il quale – a tale data – non sia scaduto il periodo di patrocinio, è titolato ad esercitare autonomamente l’attività professionale, seppur nei limiti previsti dall’art. 7 L. n. 479/1999, nonché il patrocinio sostitutivo. Viceversa, si rende responsabile della violazione dell’art. 21 canone I CDF previgente il praticante Avvocato abilitato al patrocinio ai sensi della normativa dettata dal RDL n. 1578/1933 che, successivamente all’entrata in vigore della L.P., patrocina un giudizio di impugnazione testamentaria di valore indeterminabile innanzi AGO extra – districtum.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione del 20 ottobre 2021
-
Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021