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  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Virgintino), sentenza n. 15 del 22 marzo 2022

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 14 del 22 marzo 2022

  • Elezioni dei consigli degli ordini forensi – Soppressione di un consiglio dell’ordine e trasmigrazione dei relativi iscritti nell’albo di un altro consiglio – Artt. 3 comma 3, l. n. 113 del 2017 e 11 quinquies, comma 1, d.l. n. 135 del 2018 – Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi – Applicabilità – Fondamento.

    Le disposizioni contenute negli artt.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 e 11 quinquies, comma 1, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 12 del 2019 (per effetto delle quali lo svolgimento di due mandati consecutivi di componente del consiglio dell’ordine degli avvocati, anche per una parte soltanto di ciascun quadriennio – ma per un periodo non inferiore ad un biennio – comporta l’ineleggibilità alla medesima carica per un ulteriore quadriennio, ancorché il duplice mandato sia stato in parte espletato in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 113 del 2017), devono essere interpretate nel senso che il divieto da esse previsto opera anche in caso di soppressione di un consiglio dell’ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell’albo di un altro consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell’ordine di provenienza, per il periodo consentito dalla legge, la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine di nuova iscrizione; ciò in quanto, per un verso, la predetta ineleggibilità – come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2019 (la quale, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al plesso normativo surrichiamato, ha affermato che esso persegue la finalità di valorizzare le condizioni di uguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base dell’accesso alle cariche elettive) – trova fondamento nell’esigenza di recidere il legame eventualmente istauratosi tra il singolo consigliere e i relativi elettori, suscettibile di recare pregiudizio non solo alla regolarità della competizione elettorale, ma anche alla correttezza e imparzialità nell’esercizio delle funzioni; mentre, per altro verso, questa esigenza non viene meno a seguito dell’ampliamento del corpo elettorale conseguente alla trasmigrazione nell’albo di un nuovo consiglio degli elettori iscritti a quello di un consiglio soppresso, atteso che del nuovo bacino elettorale vengono a far parte anche gli elettori del precedente consiglio, potendo quindi risultare in concreto alterata la posizione di uguaglianza dei partecipanti alla competizione elettorale e condizionato il futuro esercizio delle funzioni di consigliere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 13 del 16 marzo 2022

  • Elezioni forensi: il reclamo avverso le elezioni di un avvocato nelle more dimessosi

    Le dimissioni dell’avvocato attinto da reclamo elettorale e il subentro del primo dei non eletti in pendenza del giudizio determinano l’estinzione di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 13 del 16 marzo 2022

  • Elezioni forensi e reclamo collettivo

    Il reclamo proponibile, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 28, comma 12, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all’albo, ed a carattere neutro – siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell’istante – prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l’interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico- rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l’ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall’altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all’azione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 13 del 16 marzo 2022

  • Funzione sociale dell’avvocato: il difensore d’ufficio ha come faro deontologia e competenza

    Nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall’Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all’imputato un difensore d’ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia. L’istituto della difesa d’ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell’avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni. L’Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell’alto ruolo che riveste la difesa d’ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile. Ciò comporta che il difensore d’ufficio deve avere come faro per il suo comportamento la deontologia e la competenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 11 del 7 marzo 2022

  • Il COA e il PM possono impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto da parte del CDD

    Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 11 del 7 marzo 2022

  • L’esonero dall’obbligo di formazione continua per ragioni d’età

    L’iscritto che raggiunge l’anzianità professionale di 25 anni o l’anzianità anagrafica di sessant’anni in dato momento del triennio formativo, è esentato dall’assolvimento dell’obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l’esonero andrà a influenzare l’obbligo formativo di tutto l’anno in corso e lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l’anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all’art. 12 comma 5 reg. 6/2014.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 7 marzo 2022

  • Esonero dall’obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni – Procedimenti disciplinari relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della disposizione – Applicabilità – Fondamento.

    La causa di esonero dall’obbligo formativo per gli avvocati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, introdotta dall’art. 11, comma 2, della l. n. 247 del 2012, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull’obbligo deontologico di formazione continua dell’avvocato, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l’inosservanza di tale obbligo in relazione a periodi precedenti l’entrata in vigore della medesima disposizione, in applicazione del regime transitorio di cui all’art. 65, comma 5, della citata legge nella parte in cui prevede che le norme del codice deontologico trovino applicazione nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 7 marzo 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9549 del 12 aprile 2021.

  • Elezioni forensi: l’annullamento per incandidabilità o ineleggibilità di un candidato eletto non travolge l’intero risultato della tornata elettorale e non dà luogo a elezioni suppletive

    L’ineleggibilità di alcuni soltanto dei consiglieri eletti non comporta la nullità dell’intero procedimento elettorale, giacché il reclamo previsto dall’art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012 non deve avere necessariamente ad oggetto l’illegittimità dell’intero procedimento elettorale, potendo essere volto anche a far valere cause d’ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, il cui accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sull’idoneità degli stessi all’assunzione o alla conservazione della carica di consigliere, non impone la rinnovazione delle elezioni, a meno che non comporti una significativa alterazione del risultato elettorale, determinando la cessazione dalla carica di un numero di componenti del consiglio superiore alla metà, e quindi, ai sensi dell’art. 28, comma ottavo, della legge n. 247 del 2012, la decadenza dell’intero consiglio. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, opera infatti l’art. 16 della legge n. 113 del 2017, il quale, prevedendo che «in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti», detta una disciplina applicabile ad ogni ipotesi d’impedimento a ricoprire l’ufficio, che esclude la possibilità di distinguere tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità, rendendo quindi superfluo il ricorso ad elezioni suppletive.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020