Autore: admin

  • Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

    In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. Leventuale norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell’ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell’ordine alla scadenza del sessennio per l’abilitazione al patrocinio).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 215 del 30 novembre 2021

  • Sanzione deontologica attenuabile dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato

    Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021

  • Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

    La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021

  • Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

    Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 80 del 24 giugno 2020.

  • Avvocati stabiliti: il COA deve tutelare la funzione giudiziaria, al fine di evitare che operino in Italia soggetti scarsamente qualificati

    In tema di avvocati stabiliti, è compito del Consiglio dell’Ordine apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 212 del 30 novembre 2021

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

    Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 212 del 30 novembre 2021

  • Avvocati stabiliti: prestazioni giudiziali e stragiudiziali

    In forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D.Lgs n. 96/2001, è necessario che l’avvocato stabilito agisca di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali. Inoltre, l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato (art. 4 co. 2 del D.Lgs 96/2001). Ne consegue che la domanda di esonero dalla prova attitudinale ben può essere corredata da atti giudiziali che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, risolvendosi detta attività in un’attività stragiudiziale che non necessita dell’intesa con altro avvocato. Infatti, non vi sono limiti alla modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali, sicché anche l’attività stragiudiziale può costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 212 del 30 novembre 2021

  • Il cd. preavviso di cancellazione o di diniego di iscrizione all’albo cristallizza le motivazioni del COA

    L’istituto del cd. preavviso di cancellazione dall’albo o di diniego di iscrizione all’albo (art. 17, co. 12, L. 247/2012) costituisce un indefettibile ed imprescindibile supplemento procedimentale a cui corrisponde la facoltà per l’interessato di presentare osservazioni e chiedere di essere personalmente ascoltato. In particolare, tale preavviso cristallizza le motivazioni del COA, che solo su queste, già esternate, eventualmente meglio precisate, deve fondare il provvedimento finale, che deve appunto rimanere nel perimetro delineato ed espresso nella comunicazione ex art. 17 cit. Da ciò discende un ulteriore corollario: qualora l’interessato si avvalga della opportunità difensiva di depositare memorie e di essere ascoltato, il COA deve prendere in considerazione il contenuto delle predette osservazioni e delle risultanze dell’audizione, dandone compiutamente conto nell’iter motivazionale del provvedimento conclusivo (Nel caso di specie, il COA motivava il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione all’albo per mancanza del requisito della condotta irreprensibile, alla luce della sentenza definitiva di condanna dell’istante alla pena della reclusione di anni sette. Successivamente, il COA rigettava la domanda di iscrizione per la carenza di certificazione di godimento, da parte del richiedente, del pieno esercizio dei diritti civili in quanto l’espiazione della predetta pena era ancora in corso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 211 del 30 novembre 2021

  • RIVELAZIONE DEL CONTENUTO E PRODUZIONE IN GIUDIZIO PENALE, A FINI DIFENSIVI, DI CORRISPONDENZA, PRIVA DELLA CLAUSOLA DI RISERVATEZZA, INTERCORSA TRA IL DIFENSORE DELL’IMPUTATO ED IL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE E CONTENENTE UNA PROPOSTA TRANSATTIVA – VIOLAZIONE DELL’ART. 48 CDF – INCONFIGURABILITA’

    Non viola il divieto sancito dall’art. 48 CDFArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → il difensore dell’imputata che, al fine di documentare l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato, oppone alla parte civile, in sede di controesame, una nota a suo ministero, priva della clausola di riservatezza, contenente una proposta transattiva inviata al suo difensore, provvedendo poi al suo deposito agli atti del processo affinché il Giudice ne valuti la rilevanza ai pretesi fini difensivi. (In applicazione del principio di cui in massima è stato archiviato l’esposto a carico di un Avvocato che, nella veste di difensore di un’imputata per il reato di appropriazione indebita, in sede di controesame, aveva chiesto alla parte civile se avesse contezza di un comunicazione con la quale la sua cliente, suo tramite, le aveva manifestato, per il tramite del suo legale, la disponibilità all’immediata restituzione della merce con assunzione dei costi della relativa spedizione, provvedendo, al termine del controesame, a depositare tale comunicazioni ed i relativi allegati agli atti del giudizio).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione del 21 dicembre 2021

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense, parere del 14 gennaio 2011, n. 15.