La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (nella specie, rigetto della richiesta di dispensa dalla prova attitudinale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 96/2001) comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 99 del 13 luglio 2020