L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (Nel caso di specie, il professionista aveva indicato nella propria carta intestata la dicitura “Studio legale militare”, senza tuttavia aver conseguito la relativa specializzazione ma esclusivamente in ragione del fatto che l’incolpato stesso si occupava, a suo dire, di tale branca del diritto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della pratica forense per sei mesi).
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Praticanti avvocati: vietato usare la dicitura “studio legale” nella propria carta intestata
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che utilizzi biglietti da visita e carta intestata ivi indicando la dicitura del proprio “studio legale”, così ingenerando nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense ed inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Mariani Marini), sentenza del 21 settembre 2007, n. 115, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 41 e Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 86. -
Sigla “p. Avv.”: vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto
Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta.
NOTA:
In senso conforme:- Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104 (abbreviazione “Av.” per “Avogado”);
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115 (abbreviazioni “Avv. S.” e “Avv. Stab.” per “Avvocato Stabilito”).
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
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La cancellazione amministrativa dall’albo per incompatibilità professionale
L’avvocato ha il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo o comunque con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense (art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →). Ogniqualvolta sussista una tale situazione di incompatibilità è compito dei COA avviare la procedura amministrativa di cancellazione dall’albo o registro, senza necessità di avviare contestualmente il procedimento disciplinare avanti al CDD.
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Incompatibile l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, anche non abilitati, degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e/o Armate
Il dovere di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notitia criminis si pone agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti, anche non abilitati al patrocinio sostitutivo; ciò, nonostante l’eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica stessa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il rifiuto del COA di iscrivere nel registro dei praticanti un maresciallo dell’Aeronautica militare, che ne aveva fatto richiesta).
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Procedimento disciplinare: la richiesta di accesso telematico agli atti da parte dell’incolpato
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella legge 247/2012 (L.P.) e nel Regolamento CNF n. 2 del 2014, non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 l. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto al CDD l’accesso agli atti attraverso le modalità telematiche previste dall’art. 13 del DPR 184/2006 in materia di accesso all’attività amministrativa. Il CDD richiesto, quindi, nell’accogliere l’istanza, aveva tuttavia precisato che l’accesso ai documenti del fascicolo sarebbe dovuto avvenire in modalità analogica, “prendendone visione ed estraendone copia integrale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittima tale delibera, rigettando così la relativa eccezione).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CDD – Irregolarità – Eccezione tardiva in sede di ricorso – Comparizione – Sanatoria
Nell’ipotesi in cui potesse rilevarsi una qualche irregolarità procedimentale, l’eccepita violazione va soggetta a limiti di deducibilità e l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di ricorso è da considerarsi tardiva, non vertendosi, comunque, in ipotesi di nullità insanabile che rimane superata dalla comparizione e dalle difese compiutamente svolte dall’incolpato.
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Praticanti avvocati e Covid-19: la convalida del semestre nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di udienze
Nel caso in cui l’attività presso gli Uffici Giudiziari sia oggetto di forti limitazioni dovute alla pandemia da Covid19, tali da non permettere l’acquisizione del numero minimo di udienze richieste da parte del praticante avvocato, a causa di rinvii o comunque gravi e comprovate difficoltà nella partecipazione alle medesime, rientra comunque nella discrezionalità del COA la decisione di convalidare eccezionalmente il semestre di tirocinio, anche in deroga a quanto eventualmente stabilito dalla normativa secondaria ovvero da convenzioni con l’Accademia per lo svolgimento del semestre anticipato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 89 del 1° giugno 2022