Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, che non possono essere oggetto del controllo di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
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Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare: la sentenza di condanna è un fatto esterno alla condotta, che non comporta l’applicabilità della sopravvenuta normativa prescrizionale
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l’applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizionale.
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.
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Sospensione per l’avvocato che denunci falsamente il furto di un assegno
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che denunci falsamente il furto di un assegno, trattandosi di condotta integrante il reato di calunnia, il cui bene protetto dalla norma penale è la corretta amministrazione della giustizia, con conseguente grave lesione dei principi di dignità, probità e decoro che presidiano l’esercizio della professione forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022
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Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria della condanna non definitiva dell’incolpato in sede penale
Le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e la relativa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, costituiscono un elemento fattuale che deve essere oggetto di doveroso apprezzamento da parte del giudice disciplinare ai fini di cui agli artt. 20 e 21 cdf, perché – in un coerente quadro probatorio costituito da altre circostanze gravi, precise e concordanti – è in grado di affievolire, fino a superare, la presunzione di non colpevolezza dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 12 del 25 gennaio 2021. -
Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022. -
Procedimento disciplinare: la raucedine non giustifica il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’incolpato
L’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza allegando certificazione medica attestante una affezione delle vie aeree con conseguente indicazione di cure e riposo per giorni 5. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022
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Illecito disciplinare costituente anche reato: la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se questa non sia già maturata al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero della formulazione dell’imputazione (a nulla rilevando l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p.)
Nel caso di procedimento disciplinare per fatti costituenti anche reato, il principio secondo il quale la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale può trovare applicazione nel solo caso in cui il termine di prescrizione non sia già maturato al momento dell’esercizio dell’azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto (a nulla rilevando l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p.), non potendo invece trovare applicazione ove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 82 del 1° giugno 2022
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Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare: la sentenza di condanna è un fatto esterno alla condotta, che non comporta l’applicabilità della sopravvenuta normativa prescrizionale
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, che tuttavia costituisce un fatto esterno alla condotta sicché non comporta l’applicabilità della sopravvenuta disciplina prescrizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 82 del 1° giugno 2022
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Prescrizione disciplinare: fatti punibili solo in sede disciplinare e fatti costituenti anche reato
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinar, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale: nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 82 del 1° giugno 2022