Autore: admin

  • Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (del praticante avvocato)

    Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era stata sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava la delibera con la quale il COA non aveva convalidato il semestre di pratica. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 123 del 25 giugno 2022

  • Comportamento negligente – amministratore di sostegno- trascuratezza- affidamento terzi – responsabilità disciplinare – sussiste

    Il comportamento negligente dell’Avvocato/Amministratore di sostegno, si pone in grave contrasto con quei principi di diligenza, probità, dignità, e decoro della professionale forense cui lo stesso incolpato appartiene, con grave lesione non solo della propria reputazione personale, ma anche dell’affidamento dei terzi e della stessa magistratura che gli ha dato fiducia. (Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 69 del 5 luglio 2022

  • Proscioglimento per tenuità del fatto in sede penale – furto – valutazione disciplinare – determinazione in concreto sanzione

    Il furto commesso dall’Avvocato è un grave illecito disciplinare, contrario ai doveri di probità, dignità, decoro e correttezza. L’esigua entità delle somme sottratte, valutata in sede penale ai fini del proscioglimento dell’Avvocato per tenuità del fatto, non rileva nella valutazione autonoma del giudice disciplinare e nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogare in quanto tale condotta è da ritenersi deontologicamente grave ed idonea a ledere non solo il prestigio personale dell’incolpato, ma anche l’immagine dell’intera classe forense. Tale condotta merita l’applicazione di una sanzione sostanziale, non sussistendo i presupposti per l’applicazione di una sanzione formale. (Nel caso concreto, l’avvocato prelevava dalla cassa di un esercizio pubblico la somma di Euro 50,00. Veniva irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 64 del 7 giugno 2022

  • IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – CONSEGUENZE

    La irragionevole durata del procedimento disciplinare, pur non potendo avvalersi delle norme che sanzionano il ritardo in sede giudiziaria, avendo natura amministrativa, tuttavia va censurata in considerazione del fatto che la sanzione perde efficacia se non è irrogata in tempi congrui, in quanto finalizzata anche alla duplice esigenza di consentire la resipiscenza dell’incolpato e di costituire un deterrente per future condotte illecite.
    (Nel caso di specie, l’illecito si era consumato nel 2006, l’azione penale era stata incardinata nel 2008 e definita nel 2015, la Sezione, valutando nel 2002 tale circostanza in uno alle altre che concorrono a determinare la sanzione, ha deliberato il richiamo verbale in luogo di una sanzione più grave).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 78 del 29 giugno 2022

  • VALUTAZIONE DELLE PROVE – DICHIARAZIONI PROVENIENTI DALL’INCOLPATO

    Nel procedimento disciplinare le prove valutabili, ai fini della decisione, possono essere costituite anche dalle dichiarazioni, dalle ammissioni e dai documenti provenienti dall’incolpato, oltre che dagli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e dibattimentale.
    (Nel caso di specie sono state ritenute prove della consumazione dell’illecito, oltre al dato documentale, anche l’ammissione da parte degli incolpati dell’invio e della ricezione di due SMS contenenti massime della Cassazione pertinenti al contenuto della prova pratica di diritto civile, in sede di sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 78 del 29 giugno 2022

  • NATURA ACCUSATORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – APPLICABILITÀ ANALOGICA DEL FAVOR REI

    La natura accusatoria del procedimento disciplinare comporta l’applicazione del principio di presunzione di non colpevolezza dell’incolpato, mutuato dalle garanzie operanti nel processo penale. Pertanto, in assenza di prove certe o in caso di contraddittorietà delle stesse, il professionista deve essere prosciolto dall’addebito.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 78 del 29 giugno 2022

  • VIOLENZA SESSUALE – SUSSUNZIONE DELLA CONDOTTA SUB ART. 9 cdf

    Si rende responsabile di gravissima violazione dei generali doveri di dignità, probità e decoro l’Avvocato che, nei locali del Palazzo di Giustizia, usa violenza sessuale ai danni di una giovane donna, adescata con l’offerta di aiutarla a raggiungere un ufficio di cancelleria. Tale comportamento, aggravato dall’incapacità dell’incolpato di controllare le sue pulsioni nonostante la sua età, compromette irrimediabilmente il valore fondativo della figura dell’avvocato, come deve essere percepita dai terzi, e, cioè, la sua irreprensibile e specchiata condotta di vita, privata e professionale.
    (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, condannato con sentenza penale definitiva per il reato p. e p. dall’art 609 bis c.p, è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Malinconico, rel. Ausiello), decisione n. 56 del 29 giugno 2021

  • PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA – APPLICABILITA’ NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SENTENZA PENALE DI CONDANNA DI PRIMO GRADO – UTILIZZABILITA’ AI FINI DELLA DECISIONE DISCIPLINARE

    In ragione dell’operatività, nel procedimento disciplinare, del principio di acquisizione della prova, il Giudice della deontologia può, con valutazione autonoma ed ai fini della formazione del proprio convincimento, utilizzare gli elementi probatori, legittimamente acquisiti al fascicolo disciplinare, formati in un procedimento diverso o anche tra diverse parti, non essendo necessaria la loro replicazione o conferma in sede di procedimento disciplinare.
    (In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice disciplinare ha posto a fondamento della propria decisione la sentenza penale di condanna di primo grado pronunciata ai danni dell’incolpata per gli stessi fatti per cui era procedimento disciplinare, regolarmente acquisita agli atti del relativo fascicolo).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione n. 28 del 29 aprile 2021

  • Procedimento disciplinare: la mancata notifica dell’udienza disciplinare non contrasta con la Costituzione

    È infondata la q.l.c. dell’art. 59 della L. n. 247/2012, per asserito e generico contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede una notifica all’incolpato della data delle udienze/sedute disciplinari.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022

  • Legittimo impedimento: l’accoglimento dell’istanza di rinvio non obbliga il giudice disciplinare ad accogliere anche le successive richieste per analogo impedimento

    L’accoglimento della richiesta di rinvio del procedimento disciplinare per un determinato impedimento dell’incolpato non configura circostanza di per sé idonea a configurare un diritto al rinvio in ipotesi di reiterazione in tal senso di plurime richieste di differimento.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022