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  • Il COA di Siracusa formula quesito in merito agli effetti del mancato invio del modello 5. Chiede di sapere, in particolare, quale sia la natura – e cioè amministrativa ovvero disciplinare – della sospensione di cui all’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 141/1992) e, nel caso in cui se ne ritenga la natura disciplinare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia il potere di deliberare la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, o debba limitarsi all’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 50 c. 4 della sopraggiunta L. 247/2012.

    L’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980 prevede che “l’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.
    Dalla lettura della disposizione si evince che i due profili – quello amministrativo e quello disciplinare – procedono in parallelo. Anzitutto, a seguito della segnalazione da parte della Cassa, infatti, il COA è tenuto a valutare il comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare: a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 247/12 e del nuovo procedimento disciplinare, tale adempimento non potrà che consistere nella segnalazione al competente CDD. La disposizione prosegue poi affermando che “in ogni caso” la perdurante omissione – così come la mancata rettifica – trascorsi 60 giorni dalla diffida vengano autonomamente comunicate al COA ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato.
    Il riferimento, contenuto nella disposizione in parola, alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude, secondo la giurisprudenza, la natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo → (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio Nazionale, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021 e sentenza del 11 giugno 2016, n. 153).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere chiede di sapere se la disposizione di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) a mente della quale la cancellazione d’ufficio del praticante può essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo” si applichi anche ai tirocini iniziati prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione.

    A quesito analogo aveva dato risposta il parere n. 42/2021, in risposta a quesito del COA di Palermo relativo alla possibilità di rilasciare il certificato di compiuta pratica ai tirocinanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12, anche una volta decorso il termine di sei anni di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b). Nel parere si legge che: “ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.m. n. 70/2016, ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del regolamento “continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”. Pertanto, non si applica a detti tirocinanti il termine di sei anni per la richiesta del certificato, di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge professionale, riferito unicamente ai tirocini soggetti alla nuova disciplina”.
    Se ne desume che i praticanti già iscritti e non assoggettati alla nuova disciplina possano rimanere iscritti oltre il sessennio, potendo richiedere senza termine il certificato di compiuta pratica.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Chieti chiede di sapere se possa essere retroattivamente rettificata la data di decorrenza di un provvedimento di cancellazione, per renderla conforme alle richieste dell’istante.

    Rileva, nella specie, il contenuto del parere n. 53/2001, nel quale si legge:

    “Gli effetti del provvedimento di cancellazione operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell’ordine, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva in ogni caso diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa decorrono dal momento del suo perfezionamento (cfr. A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XIII ed., Napoli, 1982, 637, e, più recentemente, R. Villata, L’atto amministrativo – sez. III-efficacia e validità-, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Diritto amministrativo, I, Bologna, 1993, 1452).
    Il principio descritto può essere applicato al caso della cancellazione dall’Albo degli avvocati, con la conseguenza che l’efficacia della cancellazione decorre dall’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine competente; è però necessario operare la seguente precisazione che tiene conto della distinzione tra provvedimenti favorevoli e provvedimenti negativi.
    Il principio della decorrenza ex nunc degli effetti dell’atto può assistere l’interprete allorquando si tratti di definire la decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione in tutti i casi in cui la cancellazione medesima si ponga come provvedimento negativo rispetto all’iscritto (es.: cancellazione per causa di incompatibilità), provvedimento nei confronti del quale la situazione giuridica soggettiva dell’interessato si atteggi in termini oppositivi; non così con riguardo alla cancellazione che consegua ad un’istanza dell’iscritto, laddove si consideri che rispetto ad essa la posizione giuridica soggettiva dell’istante assume carattere pretensivo. Se nel primo caso la delibera di cancellazione, incidendo negativamente sulla sfera giuridica dei destinatari, non può assumere efficacia retroattiva (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 settembre 1991, n. 705, in Cons. Stato 1991, I, 1301), nel secondo caso, derivando dalla cancellazione un effetto favorevole per l’interessato, quale il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale, ben può l’amministrazione disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione: “l’amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in Cons. Stato 1993, I, 1471).
    E’ peraltro evidente che nel caso di specie il potere discrezionale dell’organo competente debba essere esercitato con particolare prudenza; l’efficacia retroattiva del provvedimento di cancellazione deve essere disposta secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista. Sarebbe pertanto viziato da eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta irragionevolezza un provvedimento che, anche accogliendo un’istanza in tal senso dell’iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con conseguenze negative evidenti in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell’avvocato iscritto. Per altro verso sarebbe anche incongruo che una richiesta di cancellazione magari esaminata con ritardo dal Consiglio dell’ordine competente venisse accolta con decorrenza successiva a quella della data della presentazione della domanda, con conseguente indebito protrarsi dell’assoggettamento del professionista agli obblighi inerenti l’iscrizione.
    A titolo orientativo, senza peraltro limitare in alcun modo la sfera di discrezionalità (e di responsabilità) del Consiglio dell’ordine, può essere ritenuto un criterio coerente con la disciplina normativa dell’istituto della cancellazione e con l’esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti nella fattispecie quello di fare riferimento alla manifestazione di volontà dell’iscritto, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere dalla richiesta in tal senso dell’iscritto.
    Ciò che qui conta in ogni caso sottolineare è che la delibera di cancellazione con effetti retroattivi è comunque efficace fino all’eventuale declaratoria di illegittimità a seguito dell’esperimento delle vie giudiziarie, e che pertanto i relativi presunti vizi non possono che essere fatti valere da chi ne abbia interesse attivando la cognizione e la prudente valutazione caso per caso del giudice competente.

    Dalla lettura del parere richiamato consegue che – nel caso di provvedimento di cancellazione adottato su istanza dell’interessato – il COA possa, nel prudente esercizio della propria discrezionalità in materia, accogliere la richiesta di far retroagire gli effetti del provvedimento medesimo al momento dell’istanza.
    Un tanto può avvenire pertanto, sulla base dei principi generali che regolano l’azione amministrativa, anche in sede di autotutela. Ben potrà dunque il COA adottare un provvedimento in autotutela che, ferma restando la cancellazione dell’iscritto, corregga il provvedimento quanto alla data di decorrenza dei suoi effetti.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Chieti chiede di sapere se l’avvocato sospesosi volontariamente dall’esercizio della professione possa continuare ad assumere incarichi di gestione e vigilanza in qualità di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, Custode giudiziario e delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari.

    La sospensione volontaria dall’esercizio della professione impedisce l’esercizio di tutte le attività tipiche della professione forense. Tra queste, rientra anche lo svolgimento degli incarichi giudiziari richiamati nel quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Torino chiede di sapere se sia possibile sospendere in via amministrativa gli iscritti che non ottemperino all’obbligo di presentazione del “Modello 5”, fermo restando il rilievo disciplinare di tale mancato adempimento.

    La fattispecie è disciplinata dall’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980, a mente del quale: “L’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.
    Il riferimento, contenuto nella disposizione in parola, alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude, secondo la giurisprudenza, la natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo → (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio Nazionale, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021 e sentenza del 11 giugno 2016, n. 153).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Trapani formula quesito in merito alle conseguenze sul piano deontologico, ordinamentale e professionale della sospensione dall’Albo, disposta per effetto dell’assunzione alle dipendenze dell’Ufficio del Processo, secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 17/22.

    Non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento del CNF, riassunto da ultimo – in relazione alla sospensione necessaria ex art. 20 comma 1, ma con formula applicabile ad ogni ipotesi di sospensione – dal parere n. 56/2019, a mente del quale:

    “Gli obblighi deontologici sorgono in capo all’avvocato in virtù della sola iscrizione all’Albo, la quale non viene meno nell’ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l’avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all’esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione.
    Analogo discorso è a farsi in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista soltanto per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3: cfr. parere del 16 marzo 2016, n. 29), così come agli obblighi assicurativi (parere n. 78 del 25 ottobre 2017) e all’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell’Albo (parere del 22 febbraio 2017, n. 12). Allo stesso modo, continuano ad essere operanti le cause di incompatibilità previste dall’art. 18 della legge professionale (a partire dal parere 9 aprile 2014, n. 15). Per quel che riguarda invece l’obbligo formativo, cfr. parere 20 ottobre 2019, n. 43 e parere 9 aprile 2014, n. 24.”.

    Con specifico riguardo agli obblighi previdenziali deve essere ricordato, inoltre, che l’articolo 1, comma 7-quater del d.l. n. 80/2021 prevede che “I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.”. Per gli avvocati assunti alle dipendenze dell’Ufficio del processo, il successivo articolo 11 non contiene specifiche previsioni in materia previdenziale. Ne consegue che l’avvocato sospeso potrà rimanere iscritto alla Cassa, analogamente a quanto avviene agli avvocati sospesi ex lege ai sensi dell’articolo 20, comma 1.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Savona chiede di sapere “se sia possibile sospendersi temporaneamente, in modo volontario, durante il periodo in cui è in itinere una procedura di concorso per assunzione a posto pubblico, di cui sono già stati superati gli scritti e per cui è previsto un periodo di tirocinio ed in particolare se, nel momento in cui il concorso venga superato ed il posto assegnato, sia possibile riprendere temporaneamente l’esercizio dell’attività in attesa dell’assegnazione del posto di lavoro in base alla graduatoria”.

    Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale un avvocato iscritto all’albo può “sempre” chiedere la sospensione dall’esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa (cfr. ex multis CNF, parere n. 65/2015). Resta tuttavia ferma, anche durante il periodo di sospensione, l’operatività delle cause di incompatibilità (CNF, parere n. 15/2014). Pertanto, nel caso esposto, la sospensione volontaria potrà durare solo fino all’effettiva assunzione, operando a partire da quel momento la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della legge n. 247/2012. Nulla osta peraltro a che, nelle more dell’assunzione (e dunque prima che maturi la causa di incompatibilità), l’avvocato riprenda l’esercizio dell’attività professionale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Bologna chiede, in sintesi, se la disposizione normativa di cui all’art. 76, comma 4-ter, del DPR 115/2002, che esonera dalla allegazione delle condizioni reddituali, nell’ambito del processo penale, le persone offese di talune tipologie di reato espressamente previste dalla legge, sia da ritenersi applicabile anche nelle sedi civilistiche ove l’interessato agisca per portare ad esecuzione la pretesa attivata nella sede penale attraverso la costituzione di parte civile.

    Al quesito deve essere data risposta negativa. La disposizione di cui all’art. 76 comma 4 ter del richiamato testo normativo ha infatti carattere eccezionale rispetto al principio generale che riconosce al richiedente la possibilità di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato solo in presenza di determinate condizioni di reddito.
    È tuttavia evidente la contraddittorietà della norma che, ad una interpretazione letterale, limita la applicabilità del Patrocinio a Spese dello Stato ex lege alla sola sede penale e quindi con riferimento, in buona sostanza, alla sola costituzione di parte civile nel giudizio penale, trascurando gli ulteriori e diversi ambiti giudiziari ai quali la vittima del reato deve necessariamente ricorrere per attuare la tutela del proprio diritto risarcitorio.
    Per queste ragioni il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto nelle opportune sedi politiche chiedendo di estendere la portata della norma al fine di rimuovere ogni ostacolo alla piena attuazione del principio.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 17 ottobre 2022

  • Il COA di Ancona, nel premettere che l’art. 34 del Codice deontologico Forense stabilisce il divieto, per l’avvocato, di agire nei confronti del proprio cliente, o comunque, della propria parte assistita, per il pagamento dell’attività professionale svolta, senza aver prima rinunciato a tutti gli incarichi ricevuti, chiede “se la presentazione dell’istanza di parere di congruità della parcella da parte di un avvocato che sia ancora difensore di ufficio del debitore (segnatamente nelle more tra il decreto che dispone il giudizio e la prima udienza dibattimentale) essendo prodromica all’azione giudiziaria per recuperare il credito, non violi indirettamente l’art. 34”. Chiede, altresì, se “oltre alla violazione dell’art. 34 possa configurarsi anche quella dell’articolo 24 poiché in tal modo l’avvocato si pone volontariamente in una situazione di conflitto di interesse con la parte assistita officiosamente”.

    Come noto, l’art. 34 (Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso) del vigente Codice deontologico forense (breviter, CDF) stabilisce al comma 1 che “L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.”. Il CNF, ha avuto ad affermare che “L’illecito disciplinare di cui all’art. 46 CDFArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo → (corrispondente all’attuale 34 CDF, ndr) si configura ogni qualvolta l’avvocato intenti un’ azione giudiziaria contro il proprio cliente senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito” [cfr., ex multis, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38]. Da cui è agevole ricavare che l’ambito di applicazione è strettamente quello giudiziario, onde non è possibile estendere la portata della previsione di cui all’art. 34 CDFArt. 34 cdf – Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compensoL’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. La viol…Leggi il testo completo → anche al caso della presentazione dell’istanza di parere di congruità della parcella da parte di un avvocato che sia ancora difensore di ufficio del debitore (cliente o parte assistita).
    Del pari si deve dare atto che il CNF ha avuto ad affermare in plurime occasioni che “Vìola l’art. 34 CDF (già art. 46 codice previgente) l’avvocato che agisca contro l’assistito per il recupero di un proprio credito professionale, senza avere previamente rinunciato al mandato” [cfr., inter alia, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164]. Da cui si deduce in linea generale che ove l’avvocato alla istanza di parere di congruità intenda far conseguire un’azione giudiziaria nei confronti del cliente, deve rinunciare al mandato ai sensi dell’art. 32 del CDF.
    Le precedenti considerazioni assorbono il quesito relativo alla sussistenza del conflitto di interesse, anche solo potenziale, ai sensi dell’art. 24 CDFArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → in quanto l’avvocato che abbia intenzione di intentare un’azione giudiziaria contro il proprio cliente, deve sempre preventivamente aver rinunciato al mandato. La rinuncia è l’unico mezzo possibile a rimuovere qualunque situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio cliente o la parte assistita, ferma restando – nel caso della difesa d’ufficio – l’osservanza dell’articolo 97 del codice di procedura penale e, in particolare, del suo quinto comma.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 17 ottobre 2022

  • Radiazione per l’amministratore di sostegno che si appropri indebitamente di somme del beneficiario

    Costituisce gravissima violazione deontologica (oltre che di precise norme penali) il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal conto del beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare (Nel caso di specie, il professionista era stato condannato in sede penale a sei anni di reclusione per essersi indebitamente appropriato di ingenti somme, sottratte a diverse persone di cui era amministratore di sostegno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 127 del 5 settembre 2022