Fatte salve le questioni rilevabili d’ufficio, il perimetro cognitivo del CNF quale Giudice di appello è circoscritto alle censure mosse nell’impugnazione e la disamina di esse va svolta in funzione del grado di specificità e puntualità delle stesse. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025