Autore: admin

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • Illecito qualificare il titolo esecutivo impugnato come ‘spazzatura la cui sola lettura fa rabbrividire‘

    Il diritto-dovere di difesa non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni gratuitamente offensive ed esorbitanti (perché non pertinenti né funzionali alla difesa), che in quanto tali si situano infatti ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui, con conseguente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi, giacché la libertà riconosciuta alla difesa non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. Conseguentemente, configura violazione degli artt. 52 e 53 cdf qualificare il titolo esecutivo impugnato come ‘spazzatura‘ la cui sola lettura ‘fa rabbrividire’, definire una vendita esecutiva come ‘una pura violenza e prepotenza dell’ufficio e in particolare di chi lo occupa e lo gestisce come fosse ‘cosa sua’; espressioni utilizzate in modo non pertinente allo scontro dei contrapposti interessi nel processo ed anche ingiustificate da alcun passaggio argomentativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • Le espressioni sconvenienti ed offensive assumono rilievo deontologico a prescindere dal contesto

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • La potenziale rilevanza deontologica dei contenuti pubblicati nei social

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che pubblichi sulla propria pagina Facebook la diretta video delle operazioni di sgombero di un immobile a seguito di un’esecuzione forzata ai danni del proprio assistito, nel corso delle quali l’esecutato, salito sul tetto con una tanica di benzina e un accendino, proferisca offese e minacce nei confronti del magistrato autore del provvedimento giurisdizionale stesso (Nel caso di specie, durante le riprese, lo stesso incolpato aveva espresso giudizi negativi sull’operato del giudice e delle forze dell’ordine. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti

    Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto-dovere di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • L’incolpato non ha il diritto (assoluto) di porre qualsivoglia domanda all’esponente sentito quale testimone

    L’incolpato può assistere all’audizione dell’esponente come teste e, prendendo la parola per ultimo, può difendersi e contraddire in ordine a tutto quanto affermato dall’esponente stesso, al quale tuttavia egli non ha il diritto insindacabile di rivolgere qualsivoglia domanda, la cui ammissibilità, infatti, è pur sempre soggetto al giudizio di rilevanza e pertinenza rimesso all’apprezzamento discrezionale del Consiglio territoriale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione del proprio diritto di difesa, essendogli stata negata la possibilità di formulare domande all’esponente, sentito dal CDD quale testimone. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • Procedimento disciplinare: la generica necessità di occuparsi dei figli studenti fuori sede non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    Anche la sussistenza di problematiche familiari può giustificare il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento. Tuttavia, non diversamente da impedimenti dovuti a motivi di salute, anche in tal caso l’incolpato ha l’onere di porre il proprio giudice nella condizione di poter scrutinare la sussistenza nel parametro della assolutezza dell’impedimento stesso, che non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare adducendo la necessità di occuparsi della figlia studentessa fuori sede, tuttavia senza meglio documentare l’assunto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 46 del 20 febbraio 2026

  • Le conseguenze del mancato invio del Modello 5

    Il mancato invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare. Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 70 co. 4 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →, sicché l’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 46 del 20 febbraio 2026

  • Il COA di Busto Arsizio chiede di sapere se sia possibile iscrivere una società tra Avvocati quando l’avvocato sia uno solo mentre l’altro socio svolga una diversa professione. Secondo il COA rimettente, infatti, l’uso del plurale (“tra Avvocati”) lascia intendere che i soci avvocati debbano essere quanto meno due e non uno solo, al fine di evitare il rischio di trarre in inganno la clientela.

    Come noto, l’articolo 4-bis della legge professionale consente la costituzione di società “tra avvocati” alle quali partecipino, accanto a soci avvocati, anche soci non avvocati, purché restino rispettate le condizioni prescritte dalla medesima disposizione.
    Nel caso di specie, il problema sorgerebbe – ad avviso del COA rimettente – dal momento che, pur nel quadro di una (ammissibile) composizione mista della società, l’avvocato sarebbe solo uno (e uno, parimenti, il socio non avvocato).
    Può soccorrere, ai fini della risposta al quesito, quanto ritenuto nei pareri 4/2023, 19/2021 e 17/2021 in merito all’ammissibilità della costituzione della società tra avvocati secondo il tipo della s.r.l. unipersonale.
    In tale occasione, nell’affermare che “l’unipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4-bis” e che “pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle Società tra Avvocati”, si è altresì precisato che “la denominazione “Società tra Avvocati” (al plurale) ovvero il richiamo letterale alle persone dei “soci” non hanno carattere precettivo; ed infatti, l’art. 4-bis, per un verso, permette l’esercizio della professione forense con gli schemi societari tipizzati (compreso il tipo s.p.a. ed s.r.l.) e, per altro verso, non prescrive un divieto di unipersonalità, di modo che manca una esplicita deroga alla disciplina tipica delle s.p.a. ed s.r.l., ove, come innanzi detto, la società unipersonale è permessa” sicché “le declinazioni al plurale presenti nella norma, quindi, non contrastano con la potenziale unipersonalità della STA (beninteso, se costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l.) e vanno lette come riferite alle ipotesi in cui i soci siano più d’uno, visto che anche la società unipersonale può comunque divenire pluripersonale” (così, in particolare, il parere 19/2021).
    Tali principi possono utilmente essere applicati anche alla fattispecie dedotta nel quesito, ferma restando – beninteso – l’inderogabilità dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dall’articolo 4-bis della legge professionale per la valida costituzione e iscrizione della società tra avvocati.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 25 maggio 2026