I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto, anche prima delle “aggravanti” in senso tecnico

A più piena garanzia dell’incolpato, il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare “nei casi più gravi” (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →). Tuttavia, anche nel sistema codicistico previgente era possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto avendo riguardo gli elementi previsti dall’art. 133 e dall’art. 133-bis cod. pen., che non integrano circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell’illecito, vale a dire elementi accidentali, sia pure non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, limitando la propria incidenza sulla sua gravità e la propria rilevanza esclusivamente in quanto indici di questa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 53 del 10 marzo 2025

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 10 Marzo 2025 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 30 Gennaio 2023 (sospensione)

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