Autore: admin

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

  • Sanzione disciplinare: i limiti al sindacato di Legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Infatti, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. In definitiva, resta inammissibile ogni argomento con cui, nella sostanza, si intenda confutare in sede di Legittimità la scelta della sanzione più opportuna e la congruità di quella in concreto applicata.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

  • L’avvocato non può instaurare procedure di mediazione dinanzi all’Organismo di cui faccia parte

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che presiede un Organismo di mediazione la cui sede coincida o sia contigua con quella del proprio studio professionale, in violazione dell’art. 62 cdfArt. 62 cdf – MediazioneL’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dallanormativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, neilimiti in cui queste ulti…Leggi il testo completo →, così ponendo in essere una situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato una procedura di mediazione dinanzi all’Organismo che presiedeva e che aveva sede al medesimo indirizzo del proprio studio legale).

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

  • Dosimetria della sanzione: le “circostanze aggravanti” dell’illecito deontologico non presuppongono una specifica contestazione all’incolpato

    I criteri di commisurazione della sanzione di cui all’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → non attengono né all’an né al quomodo della condotta illecita, ma piuttosto alla valutazione della sua gravità, sicché non costituiscono elementi essenziali della fattispecie sanzionatrice, né integrano circostanze attenuanti e aggravanti in senso tecnico, ossia elementi accidentali dell’illecito, di talché sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. n. 7530/2020, Cass. n. 1609/2020, Cass. n. 11933/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 29/2021, CNF n. 19/2021.

  • I limiti al sindacato di Legittimità sulle sentenze CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ex art. 36 co. 6 L. n. 247/2012, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

  • Il CNF può motivare per relationem

    La sentenza del Consiglio Nazionale Forense ben può essere motivata “per relationem”, purché il giudice dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate rispetto a quelle già esaminate, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze (nello specifico della decisione del CDD e della sentenza del CNF) possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’intervento o la chiamata di terzi in qualità di parti

    Con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall’avvocato e irrogando le sanzioni previste. In tale sede non è pertanto configurabile un litisconsorzio necessario con terzi diversi dai soggetti legittimati (incolpato, PM e COA), poiché la funzione dell’istituto non è quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, protetti dall’inefficacia nei loro confronti di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio a cui essi siano rimasti estranei, quanto piuttosto quella di tutelare chi ha proposto la domanda e che non sarebbe in grado di conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, seppur relativa al procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022.

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, ecc.

    Con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall’avvocato e irrogando le sanzioni previste. Conseguentemente, la rilevanza deontologica di un comportamento ben può sussistere pur non costituendo illecito secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, ecc., giacché le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti secondo le disposizioni del residuo ordinamento.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

    La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 137 del 5 luglio 2023