Autore: admin

  • Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare

    Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 21311 del 19 luglio 2023

  • GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Nuovo codice deontologico forense – Applicabilità ai procedimenti pendenti – Condizioni – Individuazione della norma più favorevole – Criteri.

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art.65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del “favor rei” in luogo di quello del “tempus regit actum”, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato; ne consegue che l’individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all’esito dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e parti dell’altra.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 21311 del 19 luglio 2023

  • La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)

    In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Giusti), SS.UU., sentenza n. 20464 del 17 luglio 2023

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Giusti), SS.UU., sentenza n. 20464 del 17 luglio 2023

  • La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023

  • Valida la decisione CDD che non abbia riportato uno dei capi di incolpazione già indicato nella citazione a giudizio

    Il fatto che un capo di incolpazione, già indicato nella citazione a giudizio, non sia riportato nella decisione del CDD, non può costituire motivo di nullità della stessa non essendo elemento essenziale della decisione, a condizione che l’incolpato abbia potuto difendersi in merito nel rispetto del contraddittorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023

  • Procedimento disciplinare: il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’incolpato

    In merito alla partecipazione nel procedimento dell’incolpato, che la norma rilevante è costituita dall’ art. 59 comma 1 lett. d) n. 3 della legge 247/2012 (richiamata dall’ art. 21 comma 2 lett c del Reg. CNF 2/2014) secondo cui è da considerarsi assente l’incolpato la cui mancata comparizione non dipenda da legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire. Ne consegue che il rinvio che garantisce il diritto dell’incolpato a partecipare al procedimento dev’essere accordato solo allorquando emerga la impossibilità assoluta a presenziare all’ udienza da intendersi in senso fisico o comunque in modo dignitoso ed attivo (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza allegando certificazione medica attestante una generica necessità del paziente di cure e riposo per alcuni giorni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023

  • Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera consiliare

    Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato)(1). Il difetto del predetto atto deliberativo non costituisce un difetto di autorizzazione suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cpc, che ammette la sanatoria unicamente nel caso di procure (esistenti) ma affette da nullità e non pure in caso di inesistenza della procura(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 149 dell’11 luglio 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 150 dell’11 luglio 2023

    NOTE:
    (1) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 138 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 137 del 23 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022.
    (2) Su tale specifica questione, il CNF ha aderito alla interpretazione restrittiva data da Cass. SS.UU. n. 37434/2022, superando così il proprio precedente orientamento, espresso ad esempio nelle pronunce di cui alla nota precedente. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 130 del 5 luglio 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 5 luglio 2023.

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023