Ai fini della abilitazione all’esercizio dell’assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all’autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, costituisce presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dall’art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, diretta al presidente dell’ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l’attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista – pur nominato difensore dell’imputato – non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, quindi, l’autorità procedente prescindere da tale nomina.
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Elezioni forensi: sull’autonoma impugnazione del verbale di ammissione delle candidature
Ai sensi dell’art. 28, co. 12, L. n. 247/12, sono reclamabili avanti al Consiglio Nazionale Forense esclusivamente “i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine”, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, sicché i provvedimenti della Commissione elettorale, da considerarsi atti meramente interni al procedimento elettorale e ad esso strumentali (c.d. atti endoprocedimentali) non sono suscettibili di autonoma impugnazione, fatta salva l’ipotesi di diretta incisione sulla sfera giuridica del ricorrente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 9 maggio 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 84 del 6 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 113 del 13 luglio 2020. -
Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo fino alla messa a disposizione del cliente delle somme spettanti o qualora si verifichi una interversione nel possesso delle stesse. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo. In particolare, la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 89 del 9 maggio 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022. -
Radiazione per l’avvocato che agevoli l’attività criminale di una associazione a delinquere di stampo mafioso
Costituisce gravissimo illecito disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell’albo professionale, il comportamento dell’avvocato che contribuisca ad una associazione a delinquere transnazionale prestando la propria attività per la commissione materiale di delitti di stampo mafioso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 88 del 9 maggio 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020. -
Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc
L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 88 del 9 maggio 2023
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Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato proposto da avvocato privo di procura speciale, nonché sottoscritto personalmente dall’avvocato ricorrente il quale tuttavia era privo di jus postulandi perché interdetto dai pubblici uffici a seguito di condanna penale. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 88 del 9 maggio 2023
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Elezione dei componenti del consiglio dell’ordine – Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Comunicazione all’interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 – Necessità – Esclusione – Fondamento.
In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo previsto dall’art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all’interessato nelle forme indicate dall’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d’impugnazione, davanti al Consiglio Nazionale Forense, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del cd. reclamo elettorale, nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell’interessato, risulta adeguato l’avviso eseguito mediante PEC dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza. Invero il procedimento disciplinare ha natura giuridica e funzione del tutto diverse rispetto al procedimento elettorale. Quest’ultimo, come in via generale ogni giudizio di impugnazione delle operazioni elettorali devoluto alla giurisdizione amministrativa, mira infatti a tutelare la stabilità degli organi elettivi e degli atti derivanti dalla loro costituzione e funzionamento all’esito delle elezioni. Per tale ragione il procedimento è improntato a un criterio di celerità del rito ove la salvaguardia del diritto di difesa delle parti appare adeguatamente garantito dall’avviso eseguito mediante PEC alle controparti e al controinteressato dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza nel termine di venti giorni dalla data di deposito del reclamo alla data dell’udienza di discussione e nulla ostando a che la fissazione dell’udienza venga adottata in pendenza di tale termine.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 9 maggio 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 2606 del 4 febbraio 2021. -
Sospensione per l’avvocato che sottragga documenti dal fascicolo del procedimento
Costituisce grave illecito disciplinare (oltreché penale) il comportamento dell’avvocato che, in violazione dei basilari doveri deontologici, sottragga dal fascicolo d’ufficio di un procedimento giudiziario atti e/o documenti per appropriarsene e/o distruggerli (Nel caso di specie, i documenti venivano sottratti dal fascicolo che si trovava presso la Segreteria della Procura della Repubblica: l’avvocato veniva colto sul fatto, arrestato in flagranza e quindi condannato a nove mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 81, 351 e 61 n. 3 c.p. di violazione aggravata della pubblica custodia di cose. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni due e mesi dieci).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 87 del 9 maggio 2023
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare
La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata, dal COA di competenza, nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto (art. 62, co. 8, L. n. 247/2012 e art. 35, co. 6, Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 87 del 9 maggio 2023
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 87 del 9 maggio 2023