Gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia ed indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa (ivi comprese quelle di natura disciplinare nei confronti di altri dipendenti), venendo meno altrimenti i requisiti di cui all’art. 23 L. n. 247/2012 (Nel caso […]