In ossequio al principio costituzionale della c.d. presunzione di innocenza (art. 27 Cost.), applicabile anche al procedimento disciplinare che -sebbene sia un procedimento amministrativo- riveste natura giustiziale, per “precedenti disciplinari” di cui all’art. 21 co. 4 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → ovvero ai fini della dosimetria della sanzione devono intendersi le decisioni di condanna in sede disciplinare divenute definitive.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 389/2025, CNF n. 256/2025 e CNF n. 211/2025.