L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell’intera Sezione disciplinare, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere.
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La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente
In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 2029/2026, CNF n. 53/2026. -
Procedimento disciplinare: della Sezione che decide la ricusazione possono far parte consiglieri iscritti allo stesso ordine dell’incolpato
L’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’Ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) non si applica alla sezione che decide sull’istanza di ricusazione, per la quale occorre far riferimento agli artt. 2 e 6 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 133/2024. -
Autonomia illecito disciplinare – Apparenza di estraneità
Il giudizio disciplinare è autonomo rispetto alla valutazione processuale dell’atto o dell’attività compiuta sicchè, ciò che sul piano del rito costituisce esercizio di una facoltà legittima può nondimeno assumere rilievo deontologico quando incida negativamente sui doveri di dignità e decoro e sull’immagine della professione, ai sensi dell’art. 9 CDFArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (fattispecie nella quale l’incolpato produceva, quale difensore di parte civile, il verbale della deposizione resa dal medesimo come testimone su fatti sostanzialmente coincidenti, cumulando, nello stesso contesto processuale e sulla medesima materia, il ruolo soggettivo di difensore e la funzione oggettiva di fonte di prova). (u.s.)
Il difensore che introduce nel giudizio la propria testimonianza sui fatti di causa resa in altro processo depositando il relativo verbale viola l’art. 9 CDF in quanto, confondendosi con la parte e con i fatti controversi, fa venir meno l’apparenza di estraneità rispetto alla materia del contendere, che costituisce presidio del decoro e della dignità della funzione difensiva. (u.s.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 274 del 16 giugno 2026
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Procedimento disciplinare dinanzi al CDD: su proposta del C.I., la Sezione può deliberare solo l’archiviazione o la citazione a giudizio (non pure il richiamo verbale)
A conclusione della fase istruttoria successiva alla formulazione del capo di incolpazione (art. 18 Reg. CNF 2/2014), la Sezione competente può deliberare esclusivamente l’archiviazione del procedimento ovvero la citazione a giudizio dell’incolpato. Una lettura garantista dell’istituto lascia concludere per la nullità del richiamo verbale irrogato in contrasto con la proposta di archiviazione del Consigliere Istruttore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 257 del 16 giugno 2026
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La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente
In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 209 del 13 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 53/2026. -
Il procedimento di ricusazione non prevede la fissazione di un’udienza di discussione, né alcuna comunicazione al ricusante
Conformemente a quanto previsto per la ricusazione dei giudici ordinari, il procedimento di ricusazione che si svolge innanzi al CDD è caratterizzato da particolare celerità e, ai sensi degli artt. 7 e 8 Reg. CNF n. 2/2014, non prevede la fissazione di un’udienza di discussione, né alcuna comunicazione al ricusante, garantendo a quest’ultimo l’impugnazione al CNF della decisione di inammissibilità o di rigetto e al consigliere ricusato la possibilità di articolare deduzioni sui motivi della ricusazione. (u.s.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 209 del 13 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, CNF n. 175/2026. -
Procedimento disciplinare: in sede di gravame, al CNF è preclusa l’applicazione del richiamo verbale
È preclusa al giudice dell’impugnazione l’applicazione del richiamo verbale, provvedimento amministrativo di archiviazione “monitoria” a carattere non sanzionatorio, sicché in presenza di infrazioni lievi e scusabili l’incolpato, per il principio del favor rei, va prosciolto del capo di incolpazione. (u.s.)
NOTA
La sentenza di cui in massima si discosta parzialmente da CNF n. 36/2022 e CNF n. 43/2020, secondo cui “qualora il CNF ritenga congruo irrogare all’incolpato il richiamo verbale, all’esito di tale determinazione gli atti vanno trasmessi al Consiglio territoriale a quo, funzionalmente competente a provvedere alle formalità di cui all’art. 28 co. 2 (e art. 14, co. 4-bis) del Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247.”. -
Inammissibile la ricusazione rivolta nei confronti di Consiglieri non appartenenti alla Sezione o al Collegio giudicante
L’istanza di ricusazione può essere indirizzata esclusivamente nei confronti dei componenti della Sezione o Collegio giudicante, e non pure di terzi facenti parte dell’organo ma non chiamati al giudizio (Nel caso di specie, l’istanza di ricusazione riguardava il Consigliere istruttore per una pretesa anticipazione del giudizio, perché aveva definito l’iscritto interessato dal procedimento disciplinare come “attinto”, anziché segnalato o incolpato, e ciò in asserita violazione dell’art. 37 c.p.p., a cui espressamente rinvia l’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 188 del 7 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 141/2025. -
Procedimento disciplinare: l’istituto della ricusazione non si applica al C.I.
Nel rispetto dei principi di terzietà ed imparzialità che hanno animato la riforma del procedimento disciplinare e imposto specifiche garanzie di incompatibilità per i consiglieri di disciplina, l’art. 58 della L. n. 247/2012 conferisce al consigliere istruttore ogni accertamento di natura istruttoria, ma lo esclude da ogni attività decisionale, in conseguenza della netta distinzione dettata tra funzione istruttoria e funzione decisoria. Da tale configurazione discende la radicale inapplicabilità dell’istituto della ricusazione al Consigliere istruttore e l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione rivolta avverso lo stesso. (u.s.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 188 del 7 maggio 2026