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  • Legittimo impedimento e ragionevole durata del processo

    In tema di legittimo impedimento, l’art. 420 ter cpp -che è applicabile al procedimento disciplinare forense- concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa. Tuttavia, esso non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante. Si deve determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile ed a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo. In sostanza l’impedimento che impone il rinvio dell’udienza è solo quello cogente in termini assoluti e che, alla stregua della valutazione del giudice, risulti positivamente in giudizio.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Tedesco), SS.UU., sentenza n. 9949 del 12 aprile 2024

  • Modifica al codice deontologico in materia di equo compenso

    Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, ha adottato la delibera n. 275 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del 03/05/2024), con la quale ha introdotto l’art. 25-bis cdfArt. 25-bis cdf – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compensoAi sensi e per gli effetti della Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richies…Leggi il testo completo → in materia di equo compenso:
    «Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso).

    1. L’avvocato non puo’ concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
    2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita’ della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
    3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.»
  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede “se l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato sia limitata al solo elenco tenuto presso l’Ordine di appartenenza dell’Avvocato o se, alla luce della disposizione normativa di cui al terzo comma dell’art. 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., sia legittimo iscrivere anche nel proprio Elenco degli avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. un avvocato appartenente ad altro Ordine ed iscritto nell’Elenco tenuto presso l’Ordine di appartenenza”.

    L’art. 80 del d.P.R. 115 del 2002 stabilisce i criteri per la nomina del difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. I primi due commi stabiliscono i criteri generali (difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo e, in caso di giudizi innanzi la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato); il terzo comma, il regime derogatorio (il soggetto ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2).
    L’art. 81 del citato d.P.R. stabilisce, poi, che l’inserimento nell’elenco degli avvocati disponibili a patrocinare a spese dello Stato è deliberato dal consiglio dell’ordine che valuta, tra gli altri requisiti, che l’istante sia iscritto all’Albo degli avvocati da almeno due anni. L’interpretazione sistematica dell’art. 81 porta a ritenere che il consiglio dell’ordine che valuta la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nell’elenco è quello cui appartiene l’avvocato istante.
    Il combinato disposto delle disposizioni richiamate consente, pertanto, di concludere che al quesito debba essere data risposta negativa con la conseguenza che il consiglio dell’ordine può disporre l’inserimento nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato dei soli avvocati iscritti all’Albo che tiene.
    Né vale a sostenere il contrario il richiamo all’art. 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. il cui terzo comma è perfettamente in linea con il regime derogatorio di cui al comma terzo dell’art. 80 del citato d.P.R. nella parte in cui prevede la facoltà e non anche l’obbligo che, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato “può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 9 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Messina chiede di sapere se la cancellazione dell’elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato debba essere disposta, ai sensi dell’articolo 81, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002 anche in presenza di sanzione disciplinare superiore all’avvertimento non ancora esecutiva. A sostegno richiama la massima della sentenza n. 185/2016 del Consiglio nazionale forense.

    Rileva sul punto, anzitutto, il disposto dell’articolo 81 comma 4 del d.P.R. a mente del quale “È cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento”. In assenza di ulteriori specificazioni non può che intendersi che la disposizione in parola faccia riferimento a sanzione definitiva ed esecutiva. A ciò non osta – a prescindere dalla massimazione – il contenuto della decisione n. 185/2016, dalla quale non si evince alcun elemento utile a supportare una diversa interpretazione della disposizione richiamata. Ne consegue, pertanto, che la cancellazione di diritto dall’elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato operi a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare definitiva ed esecutiva, superiore all’avvertimento.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 8 del 19 aprile 2024

  • Il procedimento disciplinare avanti al CDD si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo

    Il procedimento disciplinare che si svolge avanti al CDD ha natura amministrativa e si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo(1). Quest’ultimo, tuttavia, diviene poi il presupposto di un successivo procedimento di impugnazione avanti al C.N.F., che assume natura e funzione propriamente giurisdizionali, nel quale il giudice disciplinare è investito del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Tedesco), SS.UU., sentenza n. 9949 del 12 aprile 2024

    NOTA:
    Per un mero refuso, l’art. 61, co. 1, L. n. 247/2012 definisce “sentenza” la delibera conclusiva del CDD. Invece, la natura di sentenza è correttamente attribuita, dall’art. 37, co. 2, L. n. 247/2012, ai provvedimenti del CNF resi a definizione dei relativi procedimenti giurisdizionali di impugnazione.

  • Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

    A norma dell’art. 59 R.D. n. 37/1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, L. n. 247/2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense deve contenere “l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda”; ne consegue che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili, anche d’ufficio.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Tedesco), SS.UU., sentenza n. 9949 del 12 aprile 2024

  • Legittimo impedimento: la valutazione di merito non è sindacabile dal giudice di legittimità

    La valutazione da parte del CNF circa l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento specifico e documentato, costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Tedesco), SS.UU., sentenza n. 9949 del 12 aprile 2024

  • Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento

    L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 40 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 280 del 5 dicembre 2023 (non massimata in parte qua).
    In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022.

  • Procedimento disciplinare: la cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

    Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, l’interessato sia cancellato dall’albo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi del CDD è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Atzori), sentenza n. 39 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 242 dell’8 novembre 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 186 del 25 settembre 2023.
    Inoltre, sulle eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 335 del 27 dicembre 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023.
    Infine, in arg. si segnalano altresì Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022, secondo cui “In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro”.

  • Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)

    Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo →, già art. 35 cod. prev.Art. 35 cod. prev. – Rapporto di fiducia.Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.Qualora sia conferito da un terzo, che intenda…Leggi il testo completo →), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →. Tale divieto -che assurge a canone comportamentale ineludibile- concerne l’esistenza del rapporto economico, sicché prescinde dalle ragioni del suo insorgere, ovvero dal fatto che l’iniziativa sia stata presa dal cliente o dall’avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza n. 74 del 17 settembre 2019.