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  • L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

    Il pregiudizio eventualmente subìto dalla parte assistita o da terzi a causa dell’illecito deontologico costituisce uno degli aspetti che il giudice disciplinare deve valutare nella determinazione della sanzione (art. 21, co. 4 CDF), ma non elemento costitutivo della fattispecie (che intende salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), sicché l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può tutt’al più essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 42 del 26 febbraio 2024

  • Il COA di Monza formula un quesito in merito alle condizioni per il rilascio dell’attestato di formazione continua ai sensi dell’articolo 25 del regolamento numero 6 del 2014. Chiede di sapere in particolare se la regolarità dell’assolvimento dell’obbligo formativo debba essere valutata sul triennio – e quindi sull’ultimo triennio formativo che può considerarsi completo, vale a dire 2017/2019 – ovvero sulle ultime tre annualità singolarmente considerate.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate.
    Rimane fermo quanto previsto, nella materia delle difese d’ufficio, dall’articolo 1, comma 3-bis, del Regolamento CNF del 12 luglio 2019.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Torino chiede di sapere se possano ritenersi esonerati dall’obbligo formativo, per il periodo della sospensione, gli avvocati sospesi obbligatoriamente ex lege per effetto della loro assunzione alle dipendenze dell’Ufficio per il processo.

    La sospensione obbligatoria prevista dall’articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80/2021 (come introdotto dall’articolo 17, comma 2, del d.l. n. 33/2022) per l’avvocato assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all’articolo 20 della legge 247/2012. Pertanto, come previsto dall’articolo 11 della legge n. 247/12 per gli avvocati sospesi obbligatoriamente, anche gli avvocati assunti alle dipendenze dell’ufficio per il processo e quindi sospesi ex lege devono ritenersi esonerati dall’assolvimento dell’obbligo formativo per la durata della sospensione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 19 aprile 2024

  • Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o nulli

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 23 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo →), non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 42 del 26 febbraio 2024

  • Il COA di Genova chiede di sapere se possa consentirsi la frequenza a distanza del corso di formazione obbligatorio per i praticanti oltre il limite di cinquanta ore previsto dall’articolo 7 del d.m. n. 17/2018 in particolare consentendo la frequenza da remoto per l’intera durata del corso presso la sede del Consiglio dell’Ordine, onde evitare lo spostamento nel Comune capoluogo e istituendo un controllo sulla frequenza.

    La risposta è resa in termini negativi, in quanto il limite massimo di cinquanta ore in formazione a distanza di cui all’articolo 7 del d.m. n. 17/2018 deve ritenersi inderogabile, indipendentemente dalle concrete modalità in cui si svolga la frequenza a distanza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Reggio Calabria formula una serie di quesiti attinenti alle modalità di svolgimento della prova finale del corso abilitante per delegato alle vendite e custode giudiziario e ai requisiti per prendervi parte.

    Si chiede di sapere (con i quesiti nn. 1 e 2), anzitutto, se possano essere ammessi a sostenere la prova finale coloro che abbiano frequentato il corso per l’80% della durata, invocando l’applicazione analogica dell’articolo 20, ultimo comma, del Regolamento n. 6/2014 il quale riguarda – tuttavia – la diversa materia della totalizzazione di crediti formativi a seguito della frequenza di eventi di durata superiore a mezza giornata o una giornata. Nella materia rilevano, infatti, le Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura, le quali esplicitamente identificano nelle venti ore di durata un “riferimento minimo non derogabile”. Né diverse indicazioni possono desumersi dal regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 179 – ter disp. att. c.p.c., adottato dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Consiglio Nazionale del Notariato e in vigore dal 1 aprile 2024.
    Ne consegue che possano essere ammessi a sostenere la prova finale solo coloro che abbiano totalizzato la frequenza di venti ore dei predetti corsi, ferma restando chiaramente la possibilità di recuperare le ore non totalizzate.
    Con il quesito n. 3 si chiede invece di sapere se la prova finale possa svolgersi in più sessioni e, con il quesito n. 4, se di tale possibilità possano altresì fruire coloro che – non avendo frequentato il corso per l’intera durata – successivamente recuperino le ore mancanti.
    A entrambi i quesiti non può essere data risposta affermativa, in quanto il richiamato regolamento – all’articolo 3, comma 6 – prevede l’eventualità di una ripetizione della prova (da tenersi comunque entro venti giorni dalla conclusione del corso) solo quando – nel caso di prova svolta online in modalità sincrona secondo le modalità dettate dal medesimo articolo 3 – la prova non possa essere conclusa per problemi tecnici o per disconnessione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 19 aprile 2024

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato proposto a mezzo di avvocato non cassazionista, ma pure sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di jus postulandi. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato ammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 42 del 26 febbraio 2024

  • Il COA di Mantova chiede di sapere se l’assolvimento del generale obbligo formativo in capo all’avvocato, costituisca pre-requisito necessario all’iscrizione nell’elenco tenuto dal Tribunale, ai sensi dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c., ancorché il professionista abbia frequentato positivamente i corsi “specializzanti” indicati dalla normativa di riferimento.

    Sul punto, premesso che nella specie si discorre di elenco tenuto non dal COA ma dal Presidente del Tribunale, non si può che rinviare al testo dell’articolo 179-ter che, al fine dell’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite prevede – accanto al requisito dell’iscrizione nell’albo – la “specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata” e la “condotta morale specchiata”.
    Considerato che, come noto, la formazione specialistica richiesta dalla disposizione in parola consente di totalizzare crediti formativi, essa concorre specificamente – in parte qua – all’assolvimento dell’obbligo formativo. D’altro canto, la richiamata disposizione di cui all’articolo 25, comma 7 del regolamento CNF n. 6/2014 – che pure richiede il possesso dell’attestato di formazione continua ai fini dell’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni – non ha rango tale da derogare alla previsione speciale di cui all’articolo 179-ter delle disp. att. c.p.c., che è infatti fonte di rango primario.
    Ne consegue che – al solo fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 179-ter – dovranno considerarsi i requisiti esplicitamente previsti da tale disposizione, impregiudicata ogni ulteriore conseguenza derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Biella formula una serie di quesiti in materia di processo telematico, con specifico riguardo alle modalità di deposito di files audio e video.

    In particolare, chiede di sapere se:

    1. esista un modo per produrre files audio e video, se del caso mediante loro adeguata conversione, che ne consenta la produzione diretta in via informatica attraverso il PCT e la successiva fruizione, senza particolari problematiche, da parte del Giudice e delle altre controparti;
    2. in caso di risposta negativa, se sia corretta la richiesta da parte degli Uffici Giudiziari di produzione di files audio e video su di unità esterne rimovibili USB solamente in “copia forense” (con i relativi conseguenti costi), ovvero se possa ritenersi altrettanto valida l’alternativa produzione su semplice ed unico supporto USB di detti files, riservando la produzione di copia forense solo in ipotesi di contestazione;
    3. in ogni caso, considerato che la produzione su supporto esterno di files audio e video è consequenziale all’impossibilità di deposito diretto telematico, se si condivida l’applicazione alla fattispecie dell’esenzione dal pagamento dei diritti di copia ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater ed 1-quinquies.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Il decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pur nella versione risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (GU n. 303 del 30-1-2023), mantiene invariata – secondo quanto previsto dall’articolo 12 – la rispondenza dei documenti informatici allegati alla elencazione contenuta nelle specifiche tecniche ex art. 34 del medesimo decreto.
    La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ha posto recentemente in consultazione una nuova versione delle menzionate specifiche tecniche. Il nuovo testo condiviso in consultazione pubblica, se confermato, risolverebbe di per sé la questione dei formati ammessi ampliando le previsioni e contemplando il deposito di file nei formati comuni audio e video.
    Ciononostante, fino all’emanazione delle nuove specifiche tecniche continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti e, pertanto, non è al momento possibile effettuare un deposito telematico dei formati audio e video. Ne consegue – nonostante non vi sia uniformità negli orientamenti della giurisprudenza – che il deposito di file in formati non consentiti dalle citate Specifiche tecniche del processo telematico, come ad esempio i file video e audio, possa essere effettuato solo mediante deposito in cancelleria del supporto informatico (CD- ROM), accompagnato da una nota di deposito con le specifiche – anche della tipologia – dei file contenuti nell’unità e la motivazione per la quale si procede al deposito tradizionale in cancelleria.
    Appare, altresì, corretta la prassi del deposito materiale in cancelleria dei files audio e video su un supporto CD/DVD per ciascuna parte processuale onde evitare problemi di duplicazione.
    Si sconsiglia l’utilizzo di chiavette USB sia per i maggiori costi sia per questioni di integrità dei file ivi contenuti e sia, infine, perché i dispositivi USB dichiarano una data retention di 10 anni a differenza dei DVD che dichiarano in grado di preservare i file ivi contenuti per 30 anni.
    In quanto correlata alla questione qui affrontata, si evidenzia la prassi seguita in alcuni Tribunali, del deposito in “copia di cortesia” (essendo permessa tale modalità se contenente solo file nei formati previsti) dei file audio e/o video compressi in formato zip o rar attraverso il deposito telematico, dando atto del deposito in cancelleria dei medesimi file su supporto CD/DVD. Soluzione extra legem che appare empiricamente preferita all’alternativa di utilizzare un file pdf come contenitore di un file video o audio, atteso oltretutto il rischio che le altre parti processuali e, prima ancora, il giudice, non dispongano dell’apposito programma per la sua apertura. Tale ultima notazione assorbe il profilo degli eventuali costi connessi alle copie.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 19 aprile 2024

  • L’omessa restituzione della documentazione al cliente

    L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli art. 2235 c.c., art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (già art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 41 del 26 febbraio 2024