Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Rapporti con procedimento penale – Autonomia.

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Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale (avendo natura diversa sia per i presupposti che per le finalità) e tale autonomia trova espressione nella possibile diversa valutazione discrezionale dei fatti al fine di accertare se essi configurino o meno anche infrazioni di principi deontologici. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Siracusa, 15 aprile 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 2 maggio 1990, n. 36

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 02 Maggio 1990 (accoglie)
– Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 15 Aprile 1989