L’avvocato che, in qualità di procuratore speciale, ometta di rendere il conto alla cliente e di rimetterle quanto percepito per la conclusione del negozio posto in essere nella detta qualità, realizza un comportamento non conforme alla dignità e al decoro della professione. (Nella specie si è ritenuta equa la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rovereto, 16 dicembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. De Dominicis), sentenza del 13 luglio 1994, n. 73