Qualora, in seguito all’apertura di un procedimento disciplinare, all’udienza di comparizione l’incolpato chieda rinvio adducendo impedimento per malattia sulla base di un certificato medico, e il Consiglio neghi erroneamente la concessione del rinvio (per mancata indicazione del luogo della degenza), adottando nella stessa udienza un provvedimento disciplinare, viene violato il diritto alla difesa dell’incolpato, con la conseguente nullità del provvedimento adottato. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 febbraio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Buccico), sentenza del 7 febbraio 1994, n. 1